Reato continuato, aumento di pena distinto per i reati satellite (Cass. pen. Sez. VII n. 20823 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base, e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. In presenza di reati omogenei e dell’impossibilità di determinare la pena secondo criteri matematici, l’onere può ritenersi assolto attraverso un aumento minimo applicato in relazione alla violazione più grave.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 20/05/2025, aveva confermato il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, escludendo la concessione delle attenuanti generiche e riconoscendo l’aggravante di aver agito con travisamento. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata concessione del beneficio, l’illegittimo riconoscimento dell’aggravante e l’eccessivo aumento di pena operato per la continuazione fra reati.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume un difetto di motivazione sul quantum dell’aumento per la continuazione, contestando il modo in cui i giudici di merito avevano costruito il trattamento sanzionatorio complessivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina l’unico motivo di ricorso e lo dichiara inammissibile, perché aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già puntualmente disattese dalla Corte di merito. Il ricorso non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma ne ripropone le censure senza confutarne le ragioni.
Sul primo profilo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui è sufficiente che il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Nella specie tale riferimento è ravvisabile nella motivazione della sentenza di appello, che ha indicato le ragioni del diniego.
Quanto all’aggravante del travisamento, la Corte rileva che essa è stata riconosciuta attraverso concreti riscontri fattuali e congrui riferimenti giurisprudenziali, con motivazione che resiste alla censura di legittimità.
Il nucleo argomentativo più rilevante riguarda la misura dell’aumento per la continuazione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L’obbligo motivazionale è però graduato: il suo spessore è correlato all’entità degli aumenti e deve servire a verificare il rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno applicato un aumento minimo in relazione alla violazione più grave, in un contesto di reati omogenei. Poiché non è possibile determinare l’esatta entità della pena secondo criteri matematici, l’onere argomentativo risulta implicitamente assolto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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