Epilessia e imputabilità: nessuna infermità mentale permanente (Cass. pen. Sez. VII n. 23905 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imputabilità, l’epilessia non costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato di infermità mentale; la scemata capacità di intendere e di volere va pertanto accertata in concreto, ed è ravvisabile al momento della crisi epilettica. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è adeguatamente motivato quando la Corte d’appello richiama le numerose precedenti condanne, tra cui evasioni, una violazione della misura di prevenzione e reati contro l’amministrazione della giustizia. Il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, intendendosi quelli che, pur incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali ovvero per i motivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 9.7.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 2.12.2024 nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, e ha depositato note in data 25.3.2026.
La questione approda in legittimità perché il ricorrente censura la motivazione della sentenza d’appello sull’elemento soggettivo del reato, sul riconoscimento del vizio di mente e sul diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i tre motivi sono manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d’appello.
Quanto al primo motivo, attinente all’elemento soggettivo, la censura è generica e non tiene conto che si è proceduto per ben quattro violazioni della misura della sorveglianza speciale nell’arco di poco più di due mesi, da parte di un soggetto che, secondo quanto non contraddetto dalla sentenza, aveva già violato la misura in plurime occasioni anche nei mesi precedenti.
Sul secondo motivo, relativo al vizio di mente, la Corte ritiene che la sentenza abbia adeguatamente riconosciuto una scemata capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. In tema di imputabilità, l’epilessia non costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato di infermità mentale (Sez. 1, n. 1668 del 17/7/2018, dep. 2019, Zecchini, Rv. 274798 – 01), mentre l’incapacità è ravvisabile al momento del “raptus”, quando il malato è colto da una crisi epilettica (Sez. 6, n. 3031 del 19/1/1993, Pollini, Rv. 193611 – 01).
Quanto al terzo motivo, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stato adeguatamente motivato con il richiamo alle numerose precedenti condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale, tra cui due evasioni, una violazione della misura di prevenzione e diversi reati contro l’amministrazione della giustizia. Tale valutazione si conforma alla giurisprudenza secondo cui il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv. 286154 – 01).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.
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Nota della Redazione
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