Ricettazione dell’assegno alterato e onere di allegazione della buona fede (Cass. pen. Sez. II n. 24097 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la mancata allegazione di alcuna giustificazione della disponibilità di un titolo di credito rubato, per di più recante l’alterazione del nominativo del beneficiario a favore del portatore, costituisce un indubitabile argomento utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato. Nessun onere probatorio grava sull’imputato, ma è prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti, idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. Il principio della vicinanza della prova, una volta che la pubblica accusa abbia assolto il proprio onere anche mediante presunzioni o massime d’esperienza, impone all’imputato di allegare o provare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali. È manifestamente illogica la motivazione che collochi l’assoluzione sull’impossibilità di conoscere l’autore dell’alterazione, anziché sulla consapevole accettazione del rischio di provenienza delittuosa del titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Cassino ha assolto l’imputato dal reato di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e dal reato di truffa aggravata con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, accertato che l’imputato aveva posto all’incasso un assegno di origine furtiva, non trasferibile ma a lui apparentemente intestato a seguito dell’alterazione del beneficiario originario, e in assenza di qualsiasi rapporto sostanziale con l’emittente, spettava all’imputato fornire una plausibile giustificazione della propria buona fede, senza che ciò comportasse alcuna inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il ricorso e ricostruisce il quadro consolidato in materia. La mancata allegazione di alcuna giustificazione della disponibilità del titolo rubato, per di più recante l’indicazione dell’accipiens alterata a favore del portatore, è un indubitabile argomento utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Il passaggio centrale è la distinzione tra onere probatorio e onere di allegazione. Nell’ordinamento processuale penale non è previsto alcun onere probatorio a carico dell’imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione: l’imputato deve fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che, ove riscontrati, siano idonei a volgere il giudizio in suo favore. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 32937 del 19.05.2014, Stanciu, Sez. II n. 20171 del 07.02.2013, Weng e, in tema di esimenti, Sez. IV n. 12099 del 12.12.2018, Fiumefreddo.
Viene poi evocato il principio della vicinanza della prova, mutuato dal processo civile. A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d’esperienza, spetta all’imputato allegare o provare il contrario mediante concreti ed oggettivi elementi fattuali, perché è lui che può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, gli elementi a fondamento della tesi difensiva (Sez. II n. 7484 del 21.01.2014, Baroni; Sez. II n. 6734 del 30.01.2020, Bruzzese; Sez. VI n. 13873 del 12.02.2026, Spadafora).
Applicando tali principi, la sentenza impugnata non lascia dubbi: in presenza del possesso di un assegno rubato con alterazione del nominativo del beneficiario a favore del possessore stesso, non vi è stata nemmeno l’allegazione di una giustificazione del possesso legittimo o, quanto meno, in buona fede del titolo. L’affermazione secondo cui non vi sarebbe prova che l’imputato abbia accettato consapevolmente il rischio della provenienza da delitto dell’assegno è pertanto errata e manifestamente illogica, perché non corrisponde allo standard probatorio richiesto per l’affermazione di responsabilità. Quanto alla truffa, il raggiro è consistito, se mai, nella presentazione dell’assegno non trasferibile con l’inserimento del nome dell’imputato in luogo della società beneficiaria, accreditandolo come genuino a dispetto dell’alterazione.
Trattandosi di sentenza inappellabile da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., l’annullamento comporta la restitutio in integrum processuale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino.
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Nota della Redazione
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