Confisca di prevenzione e motivazione sul prestito d’onore per l’avvio dell’azienda (Cass. pen. Sez. V n. 24806 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disponibilità dei beni in capo al proposto, presupposto della confisca, non richiede situazioni giuridiche formali ed è presunta nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi. Tale presunzione non è assoluta e ammette prova contraria. Il giudice di merito che ometta di esaminare le allegazioni difensive sulla legittima provenienza delle risorse impiegate, giungendo persino a negare che esse siano state formulate, incorre nel vizio di carenza di motivazione. Quanto alle misure personali, la sussistenza della pericolosità sociale va accertata con riferimento al momento dell’adozione della decisione di primo grado, restando irrilevante che gli elementi sintomatici siano risalenti nel tempo. La confisca dell’intero immobile è ammessa solo se le trasformazioni e addizioni hanno natura e valore preminente, tali da non consentire la separazione di distinti valori pro quota.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14.02.2025, aveva confermato il provvedimento del Tribunale che applicava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di due proposti, per la durata, rispettivamente, di tre e due anni, disponendo la confisca di numerosi immobili, di una ditta individuale esercente attività di sala da gioco e biliardo e dei rapporti finanziari intestati o riconducibili ai proposti e ai familiari conviventi.
Il Tribunale aveva fondato la pericolosità su condanne per reati lucrogenetici, usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, nonché sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato. I tre ricorrenti hanno impugnato il decreto per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 4 e 6 e degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la posizione del terzo, il cui ricorso è dichiarato inammissibile. Egli non è stato attinto da misure personali e, quanto a quelle patrimoniali, non è intestatario di porzioni immobiliari né dell’attività d’impresa. Da ciò deriva la carenza di legittimazione a contestare i presupposti applicativi della misura: secondo le Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, il terzo fittiziamente intestatario può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni.
Quanto alla misura personale, la Corte distingue la posizione dei due proposti. Per il primo, i reati di estorsione ed usura aggravati dal metodo mafioso e il delitto associativo rientrano tra quelli che integrano la pericolosità qualificata, sufficiente per l’applicazione della misura in presenza degli altri presupposti. Il motivo che si duole dell’affermata sussistenza anche della pericolosità di cui alla lettera a) è inammissibile per carenza di interesse, poiché dalla sua eventuale esclusione non discenderebbe la revoca della misura.
L’attualità della pericolosità è adeguatamente motivata: il lungo arco temporale di commissione dei delitti, dal 1993 al 2008 e poi dal 2015 al 2019, e il ruolo assunto nell’associazione dedita al narcotraffico escludono che i fatti siano risalenti. La Corte ribadisce che, ai fini dell’applicazione delle misure, la pericolosità deve sussistere al momento della decisione di primo grado, essendo irrilevante che gli elementi rivelatori siano lontani nel tempo nei successivi gradi (Sez. 5 n. 28343 del 12/04/2019; Sez. 6 n. 45115 del 13/09/2017). Neppure risultano violati i principi delle Sezioni Unite n. 4880 del 2014 e n. 111 del 2017.
Per il secondo proposto la pericolosità è stata ritenuta solo ai sensi della lettera b), avendo la Corte territoriale espressamente escluso l’appartenenza a consorterie mafiose; le censure sul punto sono quindi inammissibili. Anche per lui l’attualità è motivata dalla protrazione delle condotte di usura ed estorsione e dalle condanne riportate nel 2015, 2018 e 2019.
Sul versante patrimoniale, la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla confisca dell’azienda. Il provvedimento impugnato nega che le difese abbiano allegato la liceità dei fondi impiegati per l’avvio dell’attività, ma tale affermazione è smentita dall’atto di appello, che indica il comodato e il prestito d’onore erogato dallo Stato. La presunzione di disponibilità in capo al proposto non è assoluta e la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se fosse stata vinta. Il silenzio e la negazione dell’avvenuta allegazione integrano la carenza di motivazione, con annullamento sul punto e rinvio.
Quanto agli immobili, la Corte reputa le censure inammissibili: la circostanza che l’edificio preesistesse al 1993 è priva di rilievo, poiché la confisca si fonda sulle imponenti opere di ristrutturazione eseguite nel 2004 con risorse non giustificate. Richiamando Sez. 2 n. 27933 del 15/03/2019, si conferma che la confisca può investire l’intero bene solo quando le addizioni abbiano valore preminente. La doglianza sulla modestia delle opere invoca una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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