Omicidio stradale, prelievo ematico senza consenso e sospensione della patente (Cass. pen. Sez. IV n. 25517 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il prelievo del campione ematico eseguito in struttura ospedaliera per l’accertamento del tasso alcolemico non richiede il consenso dell’interessato, perché la specifica disciplina dell’art. 186 cod. strada non lo prevede e la relativa riserva di legge è soddisfatta. Ne consegue che la mancanza di consenso non determina l’inutilizzabilità degli esiti. L’impossibilità di prestare gli avvisi difensivi a soggetto in stato di totale incoscienza, conseguenza della sua stessa condotta, non integra alcuna causa di non punibilità né impone il decreto del pubblico ministero ex art. 359-bis cod. proc. pen., applicabile solo alle operazioni ex art. 224-bis cod. proc. pen. In tema di sanzione accessoria, quando il giudice applica la sospensione della patente in luogo della più gravosa revoca, non è tenuto a motivare in modo approfondito la scelta.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava la sanzione accessoria della sospensione della patente in tre anni, confermando nel resto la condanna per omicidio stradale ai danni della passeggera, deceduta per trauma cranio-cervicale. Il conducente, in stato di alterazione alcolica, alla guida di un’autovettura su strada statale, perdeva il controllo del mezzo, usciva dalla sede stradale, impattava contro un albero e rovinava in un fossato.
Il ricorrente proponeva quattro motivi: vizio di motivazione sulla ricostruzione del sinistro; erronea applicazione dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. e inutilizzabilità del dato sanitario sul tasso alcolemico; vizio di motivazione sull’omesso consenso al prelievo ematico; omessa motivazione sulla durata della sanzione accessoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, secondo la Corte, si risolve in una rilettura in fatto degli elementi già valutati in appello. Il sindacato di legittimità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, internamente coerente e compatibile con gli atti del processo. Resta esclusa la possibilità di rileggere gli elementi di fatto o di adottare parametri ricostruttivi alternativi. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso è inammissibile.
Quanto ai motivi sul dato alcolico, la Corte territoriale aveva richiamato il principio per cui, per effetto dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la scelta del rito abbreviato inibisce alla difesa ogni rilievo in punto di nullità che non sia assoluta, salve le inutilizzabilità da violazione di un divieto probatorio, nella specie non ravvisato.
La Corte conferma che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato di totale incoscienza, poiché l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. presuppone la presenza consapevole dell’indagato. Affermare il contrario introdurrebbe una causa di non punibilità non prevista dalla legge, in contrasto con la finalità preventiva della normativa sulla guida in stato di ebbrezza.
L’assunto difensivo circa la necessità del consenso muove da un presupposto errato. La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza di consenso al prelievo non costituisce causa di inutilizzabilità degli esami compiuti in ospedale, non prevedendo la disciplina alcun consenso preventivo. Il decreto ex art. 359-bis cod. proc. pen. è richiesto solo per le operazioni ex art. 224-bis cod. proc. pen.; il rifiuto, ove intervenuto, avrebbe integrato autonoma fattispecie di reato.
Infine, il quarto motivo è infondato. Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 222 cod. strada, quando il giudice applica la sospensione della patente in luogo della revoca, non deve motivare in modo approfondito la scelta, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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