Perizia non è prova decisiva e valutazione delle intercettazioni spetta al merito (Cass. pen. Sez. I n. 25980 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mancata assunzione di prova decisiva, la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; la sua omissione non integra pertanto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. opera solo per le prove a discarico connotate da decisività. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusivo giudice di merito, sindacabile in legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione. La rinnovazione dell’istruttoria in appello ha natura eccezionale, perchè fondata sulla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado.
Il Fatto
La vicenda trae origine da indagini avviate per un tentato omicidio. Nel corso dell’attività investigativa veniva intercettata una conversazione in cui l’imputato faceva riferimento a un «fucile», con espressioni riconducibili a un’arma da fuoco, mentre gli operanti percepivano rumori metallici ed esplosioni. Qualche settimana dopo, nel medesimo luogo individuato tramite GPS, veniva rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola abrasa, occultato in una camera d’aria per ruota di trattore.
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato responsabile di detenzione di arma clandestina e ricettazione della medesima arma, condannandolo a tre anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. La Corte d’appello, sezione distaccata, confermava la condanna. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la mancata assunzione di prova decisiva e il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del diniego di esibizione del corpo del reato e della mancata disposizione di una perizia sul fucile, ritenuta decisiva. La doglianza è inammissibile: la Corte territoriale ha disatteso la richiesta con motivazione non illogica, richiamando la documentazione fotografica in atti e la descrizione dell’arma resa in dibattimento. Quanto alla perizia, dalla sentenza impugnata non risulta che la richiesta sia stata avanzata in appello; la censura è pertanto nuova.
Nel merito, la Corte ribadisce che il ricorrente si limita ad affermare in termini generici l’incidenza dell’accertamento tecnico sulla responsabilità, senza indicare quale dato specifico la perizia avrebbe dovuto accertare. Manca dunque il requisito della decisività. La Corte territoriale aveva, per contro, valorizzato le conversazioni intercettate, i rumori metallici, le esplosioni e il successivo rinvenimento dell’arma nel luogo individuato tramite GPS.
La Corte ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015: l’omesso esercizio del potere di integrazione probatoria non contrasta con l’art. 603 cod. proc. pen., poiché la rinnovazione in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Coerentemente, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra il motivo di ricorso, trattandosi di mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice; il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo le prove a discarico aventi carattere di decisività.
Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha spiegato, con motivazione esente da manifeste illogicità, perché le conversazioni intercettate, lette insieme ai dati del monitoraggio GPS, dovessero intendersi riferite al fucile poi rinvenuto: il riferimento espresso al «fucile», i termini «cartuccia» e «palla che corre», la percezione delle esplosioni e la specifica conformazione artigianale del calcio, posta in relazione alla domanda sul «manico». La difesa offre una diversa interpretazione delle captazioni, operazione preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla permanenza di soli 56 secondi nel luogo del rinvenimento, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto non sindacabile: l’arco temporale era stato ritenuto sufficiente per chi quei luoghi conosceva e li aveva scelti per occultare l’arma. Il rilievo sul tempo intercorso tra conversazione e rinvenimento non coglie alcuna frattura logica, ma contesta il significato dimostrativo degli indizi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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