Bancarotta distrattiva e restituzione di versamenti in conto futuro aumento capitale (Cass. pen. Sez. V n. 26767 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la restituzione ai soci di versamenti effettuati in conto di futuro aumento di capitale, in difetto di elementi idonei a imprimere al versamento un titolo e una causa concreta nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, e in difetto di un termine, integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione. Tali somme non danno luogo a un credito esigibile nel corso della vita della società, restando assoggettate a un vincolo di destinazione. In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’extraneus consiste nella volontarietà del proprio apporto alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto. Il diniego del beneficio della non menzione, in presenza di concessione della sospensione condizionale della pena, richiede una motivazione congrua e puntuale sulle ragioni della divergente valutazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2025, conferma la condanna di primo grado per bancarotta distrattiva. All’imputato, concorrente esterno e socio di minoranza di una s.r.l. dichiarata fallita, si contesta di avere concorso nella distrazione di una somma superiore a cinquecentomila euro.
La vicenda ruota attorno a due delibere assembleari: una del 2009, con cui si delibera un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale, versato poi dal solo altro socio; l’altra del 2014, con cui si stabilisce la restituzione parziale dei versamenti e la contestuale compensazione con preesistenti crediti verso i soci. La difesa ricorre per vizio di motivazione, contestando la natura distrattiva dell’operazione, il concorso dell’imputato e il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi tre motivi e accoglie il quarto. Sul primo, il Collegio rileva che la delibera di restituzione fu adottata in difetto dei presupposti: l’imputato era rimasto estraneo al versamento del 2009, interamente operato dall’altro socio, sicché non vantava alcun credito da opporre in compensazione. Una lettura sinottica delle due operazioni porta a ritenere l’operazione indebita e dannosa per i creditori.
Il Collegio dà seguito al principio consolidato secondo cui il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale integra la bancarotta fraudolenta per distrazione, non sorgendo un credito esigibile nel corso della vita della società. Richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 27446 del 08/03/2024 e Sez. 5 n. 41536 del 9/10/2024, che distingue versamenti in conto futuro aumento capitale e mutui.
Quanto al concorso, la Corte reputa infondate le censure sull’efficacia causale della condotta dell’imputato. La sentenza impugnata ha valorizzato il suo voto favorevole alla delibera, il vantaggio diretto conseguito e la fideiussione prestata in favore della società, che la compensazione rendeva meno esposta. Il dolo dell’extraneus, secondo Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, non esige la specifica conoscenza del dissesto.
L’attenuante della partecipazione di minima importanza è esclusa: il ruolo meno rilevante non equivale a contributo minimo, avendo l’imputato tratto personale vantaggio dall’operazione.
Il quarto motivo è invece fondato. Concessa la sospensione condizionale della pena e negata la non menzione, la determinazione discrezionale deve sorreggersi su motivazione congrua. La sentenza impugnata si limita a un generico richiamo all’art. 133 cod. pen. e a elementi estranei al perimetro della norma, senza spiegare perché le ragioni della concessione di un beneficio non valgano per l’altro. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
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Nota della Redazione
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