Continuazione in executivis e sindacato di legittimità sulle scelte di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 26841 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, in materia di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., si risolva in una richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Questi, nel negare il vincolo, compie un apprezzamento di fatto fondato sull’analisi dei singoli reati, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive. Ove tale analisi sia sorretta da argomenti logici e coerenti, la relativa “ridiscussione” è radicalmente preclusa in Cassazione. La doglianza che censuri la mancata unificazione per identità del contesto geografico, brevità della distanza temporale e omogeneità strutturale dei fatti introduce un sindacato di merito incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con tre sentenze: una del Tribunale di Bari per furto aggravato, una del Tribunale di Foggia per rapina aggravata e lesioni, una del Tribunale di Foggia per furto aggravato. Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disatteso la richiesta con ordinanza del 10.02.2026.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente escluso il vincolo emergente dall’identità del contesto geografico, dalla breve distanza temporale e dall’omogeneità strutturale dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. La questione della sussistenza del vincolo della continuazione, osserva la Corte, è stata risolta dal giudice dell’esecuzione mediante un’analisi approfondita dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive.
Il ragionamento del giudice di merito si fonda su argomenti di fatto del tutto logici. Proprio in quanto tali, essi non sono suscettibili di “ridiscussione” in sede di legittimità: la relativa valutazione appartiene al momento dell’apprezzamento di merito, che il giudice dell’esecuzione ha compiuto in modo congruo e coerente.
La critica difensiva, prosegue la Corte, introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di quelle argomentazioni. Si tratta di un’operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità, nel quale non è consentito sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura prospettata dalla parte.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. Alla relativa declaratoria conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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