Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 26848 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato si compie attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo consentito compiere nel giudizio di legittimità nuove attribuzioni di significato né realizzare una diversa lettura degli stessi dati dimostrativi, anche quando una lettura alternativa appaia maggiormente esplicativa. Il ricorso che contesti la ritenuta disponibilità delle armi da parte dell’imputato investe profili di merito e mira a una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, operazione preclusa in sede di legittimità. L’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, per determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, deve essere ragionevole, cioè trovare conforto nella buona logica, non quella che la logica stessa consente di escludere o superare.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere illegalmente portato due pistole e quattro munizioni, e di cui all’art. 703 cod. pen., per aver esploso le munizioni in pubblica via. Ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente del rito prescelto, il giudice di merito lo aveva condannato alla pena di dieci mesi e ventitré giorni di reclusione ed euro 1.640,00 di multa, con confisca del materiale in sequestro e trasmissione dello stesso per la distruzione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., contestando essenzialmente la ritenuta disponibilità delle armi.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, volto palesemente a ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto. Le critiche del ricorrente, osserva la Corte, riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, e la loro riproposizione è diretta a una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
Il Collegio richiama l’insegnamento costante secondo cui il sindacato sulla motivazione si svolge attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale e della sua interna coerenza logico-giuridica, senza che siano possibili nuove attribuzioni di significato o una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi, neppure quando una lettura alternativa risulti maggiormente esplicativa. Sul punto è citata Sez. 6 n. 11194 dell’8.3.2012, Lupo, Rv 252178.
Rispetto a dati ritenuti inequivoci, l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole e priva di forza logica antagonista. Il dubbio idoneo a fare ingresso in una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, deve essere solo quello ragionevole, confortato dalla buona logica, non quello che la logica stessa consente di escludere o superare. È richiamata Sez. 1 n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, Rv 240763.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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