Confisca per equivalente e salvaguardia del credito della persona offesa (Cass. pen. Sez. I n. 26093 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., per effetto della novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di sequestro preventivo e di confisca, compresa quella per equivalente. Ne deriva che il giudice dell’esecuzione, investito della questione, deve verificare se l’esecuzione della misura ablatoria statuale determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, particolarmente quando sia allegata l’incapienza del patrimonio del condannato. Tale verifica non può essere esclusa né dalla circostanza che la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio di cognizione, né dalla natura per equivalente della confisca. L’obbligazione risarcitoria da fatto illecito trova infatti la propria fonte nel fatto produttivo del danno, non nell’accertamento giurisdizionale che ne determina l’ammontare.
Il Fatto
Una società, persona offesa di un reato di riciclaggio, si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico dell’autore del reato, conseguendo la condanna al risarcimento del danno, liquidato in separata sede civile, e l’assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva. Nei confronti del condannato era stata disposta la confisca ex art. 648-quater cod. pen., anche per equivalente, dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, oltre al sequestro conservativo in favore della parte civile.
Dedotta l’incapienza del patrimonio del condannato, la società propose incidente di esecuzione chiedendo la liquidazione dei beni confiscati a soddisfacimento del proprio credito risarcitorio, con preferenza rispetto alla devoluzione allo Stato. Il giudice dell’esecuzione respinse l’istanza e la parte civile ricorse per cassazione, denunciando violazione dell’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di prevalenza dei crediti dei terzi danneggiati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie: il tema attiene al coordinamento, in fase esecutiva, tra la confisca definitiva e i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento, quando quest’ultima abbia ottenuto una statuizione risarcitoria e alleghi l’incapienza del condannato. Il giudice dell’esecuzione aveva negato tutela valorizzando la qualità di parte civile dell’istante e la natura per equivalente della confisca, ritenendo insussistente qualsiasi conflitto. Per la Corte, questa impostazione si arresta a profili formali e non si confronta con la portata della clausola di salvaguardia.
Il Collegio richiama la propria recente pronuncia n. 11604 del 18/12/2025, dep. 26/03/2026, Zucchiatti, che ha valorizzato la portata generale dell’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., diretta a preservare i diritti della persona offesa in tutti i casi di sequestro e confisca, superando la precedente limitazione alla sola confisca allargata. La clausola, quindi, non è formula priva di effettività, ma impone di verificare se l’attuazione della confisca sacrifichi in concreto il credito restitutorio o risarcitorio.
Non persuade il rilievo secondo cui la società, avendo partecipato al giudizio di cognizione come parte civile, non sarebbe qualificabile come terzo estraneo: la tutela discende dalla qualità sostanziale di persona offesa, non dall’estraneità processuale. La costituzione di parte civile e la liquidazione del danno, anzi, rafforzano la posizione del creditore, la cui pretesa non è eventuale ma già accertata.
Neppure è ostativa la natura per equivalente della confisca. Essa non presuppone un nesso pertinenziale tra bene e reato, ma ciò non esaurisce il tema: il giudice era tenuto a verificare la compatibilità tra l’apprensione definitiva dei beni e la salvaguardia dei diritti della persona offesa. Quanto al momento genetico del credito, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 37200 del 14/11/2025: l’obbligazione risarcitoria sorge con il fatto produttivo del danno, mentre la sentenza ne accerta l’esistenza e ne determina l’ammontare.
Il riferimento al diritto eurounitario è pertinente: la direttiva (UE) 2024/1260, all’art. 12, ricomprende la confisca di beni di valore corrispondente e, all’art. 18, impone di non pregiudicare il diritto delle vittime al risarcimento, specie in caso di incapienza del patrimonio dell’autore del reato. La soluzione accolta discende dall’interpretazione del diritto interno, coerente con tale quadro, sicché resta assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Torino per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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