Occultamento delle proprie tracce non integra inquinamento probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 27232 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’occultamento della propria condotta e l’eliminazione delle sue ordinarie tracce non integrano, di per sé, l’inquinamento probatorio rilevante ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che postula la concreta e attuale possibilità che l’indagato interferisca con l’acquisizione della prova o ne comprometta la genuinità. L’uso di profili social fittizi e la cancellazione delle conversazioni esprimono il fisiologico intento di non rendere conoscibili i propri contatti e di non agevolare la localizzazione del latitante, e trovano copertura nel diritto di difesa, nel diritto al silenzio e nel principio del nemo tenetur se detegere. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie richiede una valutazione prognostica ancorata alle modalità della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, non potendosi fondare su asserzioni generiche che non si confrontino con le circostanze dirimenti della fattispecie concreta.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di una donna sottoposta agli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 378 cod. pen., ritenendo sussistenti gravi indizi di favoreggiamento della latitanza di un uomo con cui la ricorrente intratteneva una relazione sentimentale.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 273 e 274 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi, l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. e la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, ribadendo che non è consentito proporre censure che si risolvano in una diversa valutazione delle risultanze esaminate dal giudice di merito, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica. Ha quindi dichiarato inammissibili le doglianze relative ai gravi indizi, richiamando sul punto Sez. III n. 44938 del 2021. Il Tribunale ha condivisibilmente escluso che la mera frequentazione del covo del latitante, per ragioni sentimentali, assuma rilevanza penale, individuando l’aiuto concreto nel coinvolgimento della ricorrente nella raccolta del denaro destinato al latitante e nella funzione di intermediario con un terzo tramite profili social falsi.
Del pari inammissibile è stata giudicata la doglianza relativa all’art. 384 cod. pen., perché meramente reiterativa di identica questione già dedotta davanti al Tribunale del riesame e da questo respinta con motivazione puntuale, che ha escluso la convivenza more uxorio sulla base dell’inattendibilità della documentazione difensiva e della genericità dei contributi testimoniali.
Fondate sono state invece ritenute le censure sulle esigenze cautelari. Quanto all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte ha ricordato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. V n. 12869 del 2022; Sez. II n. 6593 del 2022). Il Tribunale ha applicato tali principi in modo scorretto: l’asserzione sul pieno inserimento in una rete organizzata di sostegno alla latitanza è generica e non si confronta con la circostanza dirimente che il supporto era prestato per il legame sentimentale, con la conseguenza che l’arresto del latitante ha segnato la cessazione di ogni pericolo di ricaduta.
Anche quanto all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto erronea la valutazione del Tribunale. Il pericolo di inquinamento probatorio deve riferirsi a condotta propria dell’indagato e non di eventuali concorrenti (Sez. VI n. 10851 del 2007), e non può fondarsi sull’attività di altri soggetti che concordavano la versione da fornire agli investigatori, estranea alla consapevolezza della ricorrente. Quanto all’uso di profili social fittizi e alla cancellazione delle conversazioni, tali condotte esprimono il fisiologico intento di non rendere conoscibili i propri contatti e non integrano un’attività di inquinamento: diversamente opinando si configurerebbe un inesistente dovere dell’indagato di conservare le prove della propria responsabilità. La Corte ha infine richiamato Sez. II n. 3135 del 2022, escludendo che il pericolo possa correlarsi a fonti dichiarative non ancora assunte.
L’ordinanza impugnata e quella genetica sono state pertanto annullate senza rinvio, non essendo prospettabile un diverso epilogo all’esito di un nuovo esame, con ordine di immediata liberazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.