Trascrizioni di messaggistica e onere di contestazione nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. IV n. 27403 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato le trascrizioni dei messaggi estrapolati da un apparecchio telefonico acquisito con il consenso dell’imputato, che abbia fornito le credenziali di accesso, costituiscono prova utilizzabile quando le operazioni tecniche della polizia giudiziaria siano documentate in annotazione di servizio e il contenuto sia riversato in verbale. La mancata contestazione tempestiva della non corrispondenza all’originale preclude la relativa eccezione di inutilizzabilità, trattandosi di dati caduti sotto la diretta percezione degli operatori e non di attività valutativa. La questione concernente la recidiva, non proposta in appello, è inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un imputato riconosciuto colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta nella propria abitazione. Il fatto era stato qualificato di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con riconoscimento della recidiva e condanna a sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità, alla utilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi telefonici, alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che i motivi sono manifestamente infondati in fatto, generici e non accompagnati da una critica alle argomentazioni della decisione impugnata, in coerenza con il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016.
Il ragionamento del giudice distrettuale è stato ritenuto coerente con le risultanze processuali, avendo valorizzato gli indici sintomatici della finalità di spaccio: le modalità di presentazione e occultamento della sostanza, il dato ponderale, l’ottima qualità dello stupefacente, l’assenza di fonti di reddito e il rinvenimento di un bilancino di precisione, tutti convergenti verso una detenzione qualificata.
Quanto alla messaggistica, la Corte ha escluso l’eccezione di inutilizzabilità. Le operazioni tecniche compiute dalla polizia giudiziaria sull’apparecchio, documentate in annotazione, avevano consentito l’estrapolazione dei messaggi riversati in un verbale. Le trascrizioni sono state acquisite in assenza di contestazione e sono utilizzabili nel rito abbreviato prescelto. I dati sono caduti sotto la diretta percezione degli operatori, che si sono limitati a rappresentare quanto visto e appreso, fuori da qualsiasi attività valutativa. Sarebbe stato onere del ricorrente contestare la non corrispondenza all’originale del dato letterale.
Il motivo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non proposto in appello e non sollecitato dinanzi al giudice distrettuale, ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
Parimenti inammissibile il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che il giudice non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. Il beneficio, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., non è più un riconoscimento automatico, ma un’attribuzione di valenza premiale che richiede specifica motivazione. La motivazione del giudice di appello è stata ritenuta congrua e priva di difetti logici.
All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo al carattere dilatorio del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.