Nozione di privata dimora anche per immobile disabitato ma non abbandonato (Cass. pen. Sez. IV n. 29117 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen. la condotta consumata o tentata in un immobile che, pur disabitato, non sia abbandonato e presenti un rapporto stabile con la vita privata del titolare del diritto di abitazione, desumibile dall’arredamento e dalla presenza di suppellettili. La sottrazione di cose mobili, non perfezionatasi per il costante controllo degli operanti che impediscono all’agente l’autonoma disponibilità dei beni, integra il tentativo. Ai fini delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il pericolo di reiterazione può desumersi dal carattere programmato della condotta e dall’assenza di stabili fonti di reddito, anche a prescindere dalla significatività della biografia penale.
Il Fatto
La ricorrente, insieme al figlio, veniva tratta in arresto per essersi introdotta, con arnesi da scasso, in un’abitazione disabitata ma arredata, dalla quale venivano prelevati un orologio antico e un posacenere in argento. Gli operanti rinvenivano piccone, falce pieghevole e piede di porco.
Il Tribunale di Reggio Calabria applicava le misure dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna e dell’obbligo di presentazione alla PG. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame, respingendo la tesi difensiva della qualificazione ai sensi degli artt. 633 o 614 cod. pen. e dell’improcedibilità per difetto di querela. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che investono la qualificazione giuridica del fatto e la configurabilità del tentativo. I giudici di merito avevano motivato ampiamente sulla sussunzione nella fattispecie degli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen., valorizzando il rovistamento delle stanze, l’ingresso congiunto nell’immobile e il possesso degli oggetti prelevati. Non risulta illogico aver ritenuto tali condotte idonee e univocamente dirette all’impossessamento di beni altrui.
Sul primo profilo la Corte richiama Sezioni Unite n. 31345 del 2017, che individua i tre requisiti della privata dimora: utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile e stabile del rapporto, non accessibilità a terzi senza consenso del titolare. Nel solco di tale pronuncia, Sez. IV n. 1782 del 2018 ha chiarito che rientra nella nozione anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché non abbandonato; nello stesso senso Sez. IV n. 27678 del 2022 e Sez. V n. 17954 del 2020.
Quanto al tentativo, la Corte osserva che il figlio prelevò due oggetti portandoli con sé, ma gli operanti non persero mai di vista il fuggitivo, che non ebbe autonoma disponibilità dei beni: di qui la configurabilità del tentativo e non del furto consumato. Sul preteso rinvio acritico all’ordinanza genetica, la Corte richiama Sez. IV n. 16169 del 2021, secondo cui in caso di arresto in flagranza il criterio dell’autonoma valutazione è rispettato se il giudice richiama criticamente le risultanze dei verbali e delle dichiarazioni di convalida.
Il quarto motivo è respinto: le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. risultano motivate in modo non illogico, desumendo il pericolo dal carattere programmato del furto e dall’assenza di stabile occupazione, secondo i principi di Sez. I n. 37839 del 2016 e Sez. V n. 49038 del 2017. L’applicazione cumulativa delle misure è giustificata dalla necessità di limitare la mobilità notturna e di far percepire il controllo dell’autorità. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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