Modifica della misura di prevenzione in appello: competenza del giudice del gravame (Cass. pen. Sez. I n. 29398 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione finalizzato all’applicazione di una misura di carattere personale, in caso di pendenza del giudizio in grado d’appello, spetta alla corte d’appello, e non al tribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento o di modifica della misura correlata all’emersione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La competenza del tribunale presuppone la definitività della decisione di primo grado, atteggiandosi a competenza di tipo esecutivo. In pendenza del giudizio di secondo grado la domanda rientra nelle attribuzioni del giudice del gravame. Il principio vale anche per la proposta di modifica proveniente dalla parte privata.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a una persona la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per un anno e sei mesi, con divieto di soggiorno in un determinato comune. In pendenza del giudizio di secondo grado, l’interessato ha allegato un fatto nuovo e ha chiesto la modifica del provvedimento, con l’eliminazione del divieto di soggiorno.
Il Tribunale e la Corte di Appello di Catanzaro hanno assunto posizioni opposte sulla competenza. Il primo ha ritenuto competente la corte di appello, essendo in corso il relativo giudizio. La seconda, con ordinanza del 18 febbraio 2026, ha sollevato conflitto negativo, sostenendo che il potere spettasse al tribunale in forza dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha risolto il conflitto attribuendo la competenza alla corte di appello. Il Collegio ha ribadito l’orientamento espresso da Sez. I n. 25474 del 14/01/2021, secondo cui, nel procedimento di prevenzione per l’applicazione di una misura personale, in caso di pendenza del giudizio d’appello, spetta alla corte d’appello e non al tribunale provvedere sulla proposta di aggravamento correlata all’emersione di fatti nuovi ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.
I giudici di legittimità hanno precisato che tale orientamento è applicabile anche alla proposta di modifica proveniente dalla parte privata. Il nucleo del ragionamento risiede nella necessità di distinguere tra semplice esecutività e definitività della decisione di primo grado.
La Corte ha richiamato la ordinanza n. 83 del 1995 della Corte costituzionale, osservando che la competenza del tribunale, descritta dall’art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 in capo all’organo che ha applicato la misura interessata dalla domanda di revoca o aggravamento, presuppone la definitività della relativa decisione e si atteggia a competenza di tipo esecutivo. In pendenza del giudizio di secondo grado, invece, la domanda rientra nelle attribuzioni del giudice di secondo grado.
Nello stesso senso il Collegio ha richiamato Sez. I n. 40531 del 9.10.2008, resa sulla disciplina previgente ma descritta in termini analoghi, secondo cui, qualora sia pendente l’impugnazione sull’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale, deve pronunciarsi il giudice investito dal gravame. L’orientamento è stato di recente riaffermato da Sez. I n. 12521 del 19/03/2026.
Su queste basi la Cassazione ha dichiarato la competenza della Corte di Appello di Catanzaro, disponendo la trasmissione degli atti.
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Nota della Redazione
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