Ricorso generico non si confronta con la sentenza del giudice del rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 29480 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il ricorso per cassazione che denunci la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. deve indicare in modo specifico le parti della sentenza impugnata che si assumono difformi dai principi di diritto enunciati dal giudice rescindente. È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre ampi stralci della sentenza di annullamento e precedenti di legittimità, senza misurarsi con la trama motivazionale del provvedimento impugnato. La censura di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non può risolversi in una critica generica della decisione, poiché il giudice di legittimità non è chiamato a sostituire la propria valutazione a quella del giudice del rinvio, ma solo a verificarne la conformità ai principi vincolanti.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, in sede di rinvio a seguito di una pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, ha assolto l’imputata — titolare di uno stabilimento balneare — dal reato di innovazioni non autorizzate in materia demaniale marittima perché il fatto non sussiste, e dal reato di occupazione non autorizzata di suolo demaniale per non aver commesso il fatto.
Il giudice del rinvio, basandosi su una testimonianza tecnica, ha collocato le opere contestate in epoca anteriore al 2019, ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’addebitabilità all’imputata, che aveva rilevato la gestione dello stabilimento da un terzo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso — articolato in un unico motivo, scrutinato congiuntamente — è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 54 e 1161 cod. nav., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse conformato ai principi di diritto enunciati dal giudice rescindente.
La Corte ha osservato che il Tribunale, in sede di rinvio, aveva costruito un compiuto apparato argomentativo, fondato sulla testimonianza tecnica che collocava le opere in epoca anteriore al 2019, e da ciò aveva tratto il convincimento dell’insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio circa l’addebitabilità del reato all’imputata.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha individuato — come era suo onere — quali sarebbero le specifiche parti della sentenza impugnata che integrerebbero le dedotte violazioni. Le doglianze si sono concretate in una critica generica della decisione, con ampi stralci della sentenza rescindente e precedenti di legittimità ritenuti rilevanti in ordine ai principi cui deve conformarsi il giudice del rinvio.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso si concludeva in modo altrettanto generico, con argomentazioni che non si misuravano con la trama motivazionale del provvedimento impugnato. Da qui la declaratoria di inammissibilità, per genericità del ricorso e per difetto del necessario confronto con la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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