Interesse e procura speciale nel ricorso avverso sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. III n. 29493 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame del sequestro preventivo, la legittimazione a impugnare e l’interesse costituiscono requisiti distinti e concorrenti: non basta essere indagati, occorrendo che sia allegato uno specifico e concreto interesse riferibile a una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva. Il difetto di tale allegazione rende il ricorso inammissibile per ragioni sostanziali e non meramente formali. La procura speciale conferita al difensore ai fini dell’impugnazione è invalida, e l’impugnazione proposta dalla società non è validamente proposta, quando i conferenti non abbiano indicato la qualità di legali rappresentanti dell’ente.
Il Fatto
Con decreto del 9 marzo 2026 il GIP del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo di un’unità immobiliare ubicata in Napoli, sottoposta a vincolo monumentale e destinata a uso ufficio ma occupata per scopi abitativi, ravvisando il fumus dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001 e 169 d.lgs. n. 42/2004 e il pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze dei reati.
Il Tribunale di Napoli, adito ex art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame con ordinanza del 14 aprile 2026. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione due indagati, in proprio e quali legali rappresentanti di due società, articolando cinque motivi. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad impugnare. Richiamando il principio secondo cui ai fini dell’ammissibilità non è sufficiente la sussistenza di un interesse, ma occorre che esso venga allegato a giustificazione dell’istanza, rileva che gli indagati non hanno dedotto alcun interesse personale, essendosi limitati a prospettare posizioni riconducibili alle società.
Quanto a uno dei ricorrenti, il ricorso stesso chiarisce che egli non rivestiva, al momento del sequestro, né la qualità di proprietario dell’immobile — di proprietà di un terzo — né quella di detentore, essendo l’immobile già trasferito a una delle società: egli agiva esclusivamente quale rappresentante della sublocatrice. Quanto all’altro, la qualità di detentore qualificato è prospettata in riferimento alla società, non a sé.
I ricorrenti, pertanto, pur legittimati a proporre impugnazione in quanto indagati, non hanno prospettato uno specifico e concreto interesse riferibile a una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva. La Corte richiama, sul punto, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01, che afferma la netta distinzione tra i requisiti della legittimazione e dell’interesse e la necessità di entrambi ai fini dell’ammissibilità.
Quanto ai ricorsi proposti dalle due società, la Corte rileva che le impugnazioni non sono state proposte validamente, difettando il conferimento di procura speciale da parte dei rispettivi legali rappresentanti. Le procure allegate, infatti, non indicano la qualità di legali rappresentanti delle società, essendo stata conferita al difensore procura speciale senza riferimento a tale veste.
Alla stregua di tali considerazioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.