Associazione mafiosa e narcotraffico: reciproca specialità e ricorsi concordati inammissibili (Cass. pen. Sez. V n. 31421 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 si struttura in termini di specialità reciproca: la prima fattispecie è connotata dal metodo mafioso, assente nella seconda, che contiene in più l’elemento specializzante della natura dei reati fine. Ne consegue che è configurabile il concorso formale tra i due reati e non è invocabile il principio di specialità. La pena concordata in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. esime il giudice da ogni specifica motivazione in ordine alla sua congruità, perché l’accordo intervenuto rende la relativa valutazione logicamente superflua. Il delitto associativo è a forma libera e la partecipazione si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio, anche se di secondaria importanza e limitato a una fase della vita dell’associazione.
Il Fatto
Dodici imputati sono stati tratti a giudizio, insieme ad altri coimputati, per quarantanove capi d’imputazione che contestano, secondo le individuali responsabilità, estorsione pluriaggravata, detenzione e porto di armi, tentato omicidio, detenzione e spaccio di stupefacenti e la partecipazione, anche con ruoli direttivi, a due associazioni di stampo camorristico.
Il Tribunale ha sostanzialmente accolto la prospettazione accusatoria. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, ha assolto un imputato per un episodio di tentato omicidio, ha dichiarato la prescrizione di numerosi reati, ha escluso la recidiva e ha rideterminato le pene, riconoscendo in alcuni casi la continuazione con precedenti condanne. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, violazioni di legge e questioni di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i ricorsi di due imputati che in appello avevano concordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il motivo che lamenta il difetto di motivazione sulla congruità del segmento sanzionatorio è indeducibile: intervenuto l’accordo, ogni specifica motivazione su quel profilo è logicamente superflua, perché necessariamente ritenuta adeguata dagli stessi ricorrenti secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.
Quanto alla dedotta prescrizione di uno dei reati, l’assunto è dichiarato manifestamente infondato: alla luce della pena edittale, dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 e dell’aumento previsto dall’art. 160 cod. pen. ratione temporis, il termine prescrizionale risulta ancora non maturato.
Sul versante probatorio, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: prospettare un diverso giudizio di attendibilità dei collaboratori, senza allegare un significativo travisamento, significa censurare la valutazione della prova e non la motivazione. I giudici di merito hanno dato conto della genesi delle collaborazioni, delle loro criticità e dei riscontri. Le strutture motivazionali di primo e secondo grado, non essendo stati prospettati elementi nuovi, si saldano reciprocamente in un unico corpo argomentativo.
Il passaggio centrale riguarda la dedotta sovrapponibilità tra i fatti contestati ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e quelli già giudicati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sull’identità del fatto e afferma che le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, essendo la prima connotata dal metodo mafioso e la seconda dalla natura dei reati fine. Ciò esclude l’applicabilità del principio di specialità e rende configurabile il concorso formale, anche quando la medesima associazione sia finalizzata a reati di narcotraffico e a reati diversi.
Quanto alla partecipazione associativa, i giudici di merito hanno specificato le condotte di ciascun ricorrente: la vigilanza armata delle piazze di spaccio, l’acquisto e la custodia delle armi, i rapporti con i gestori, la partecipazione alle riunioni organizzative, la custodia di armi e droga. La Corte ricorda che la mera contiguità compiacente non integra la partecipazione, ma nel caso di specie è stato accertato un contributo effettivo alla conservazione del sodalizio. Lo status detentivo non esclude di per sé la permanenza della partecipazione, che viene meno solo per recesso, esclusione o cessazione della consorteria. Le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono giudicate indeducibili, essendo la motivazione esistente, logica e insindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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