Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32560 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproducendo censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, si risolva in una difforme interpretazione degli elementi probatori e solleciti una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti di prova. Esula dai poteri della Corte di cassazione l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, quand’anche indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. In tema di pene sostitutive, il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione logica e giuridica ancorata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e all’art. 58 legge n. 689/1981. Parimenti insindacabile è la scelta del trattamento punitivo implicitamente basata sui medesimi criteri, allorché la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.
Il Fatto
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza dell’11.11.2025, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Chieti, ufficio del GIP, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi: vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’unicità della condotta e della continuazione; vizio di motivazione sul rigetto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; vizio di motivazione sui criteri di valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato i profili dedotti. Il provvedimento impugnato aveva invece ricostruito la vicenda valorizzando la distanza temporale tra due sequestri di sostanza stupefacente, occultatane oltre un chilogrammo in un campo a disposizione dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Richiama, sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e, sui motivi di appello ma con principi estensibili al ricorso per cassazione, Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che esso si risolve in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella condivisa dai giudici di merito. Esula dai poteri della cassazione l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche se indicati dal ricorrente come più plausibili. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in diritto. Sul punto richiama Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015 e Sez. I n. 42369 del 16/11/2006.
Nel merito, i giudici di appello avevano evidenziato che tra il primo sequestro, effettuato il 22 giugno 2024, e il secondo, intervenuto il 18 novembre 2024, intercorreva un notevole lasso di tempo, tale da rendere inverosimile l’assunto che il quantitativo, pari ad oltre un chilogrammo, fosse stato occultato nel medesimo momento e quindi frutto della medesima condotta. Anche l’eventuale permanenza della detenzione rispetto al primo sequestro comporta un nuovo illecito, poiché la condotta persiste nei mesi successivi.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha motivato il diniego delle pene sostitutive con argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamati dall’art. 58 legge n. 689/1981, trattandosi di soggetto che aveva dimostrato assenza di resipiscenza e indifferenza all’effetto deterrente delle precedenti condanne.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che una specifica e dettagliata motivazione sulla determinazione della pena si richiede solo se la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito e insindacabile. Richiama Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Sez. 4 n. 27959 del 18/06/2013, Sez. 2 n. 28852 del 08/05/2013 e Sez. 4 n. 21294 del 20/03/2013. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ex art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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