Nullità della notifica al difensore di fiducia sanata dal deposito delle conclusioni (Cass. pen. Sez. II n. 1245 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., non rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio. La nullità è tuttavia sanata, ai sensi dell’art. 183, lett. b), cod. proc. pen., dal compimento dell’azione processuale da parte del difensore di fiducia che depositi le conclusioni scritte, avvalendosi così delle facoltà al cui esercizio l’atto nullo era preordinato. L’indicazione del nominativo del difensore di ufficio nella sentenza, in luogo di quello del difensore di fiducia, integra un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. dal giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 gennaio 2024, confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata truffa. Il procedimento di secondo grado si era celebrato con contraddittorio cartolare e con la partecipazione del difensore di ufficio.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ex artt. 178 e ss. cod. proc. pen.: la nomina fiduciaria era stata depositata tempestivamente e il difensore aveva depositato conclusioni scritte, ma la sentenza impugnata continuava a fare riferimento al difensore di ufficio, revocato di diritto. Da qui la dedotta nullità assoluta.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. La nomina del difensore di fiducia risale al 18 gennaio 2023 ed era stata allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato diretta alla Corte di appello di Ancona, che dunque era nelle condizioni di conoscerla. Ciononostante, sia il decreto di citazione per il giudizio di appello sia la requisitoria scritta del pubblico ministero erano stati notificati al difensore di ufficio, le cui funzioni erano cessate per effetto della nomina del legale di fiducia, come previsto dall’art. 97, comma 6, cod. proc. pen.
Le omesse notifiche del decreto di citazione e della requisitoria sono state però sanate ai sensi dell’art. 183, lett. b), cod. proc. pen. dal difensore di fiducia, che ha depositato le conclusioni scritte, avvalendosi così delle facoltà al cui esercizio l’atto nullo era preordinato.
La Corte ribadisce il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta, non rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Tuttavia, l’azione processuale del deposito delle conclusioni integra una sanatoria della nullità, prevista in via generale dall’art. 183 cod. proc. pen.
Il collegio rileva inoltre che dal verbale di udienza emerge come la Corte di appello abbia preso in considerazione proprio le conclusioni depositate dal difensore di fiducia, uniche presenti in atti. Ne consegue che l’indicazione nella sentenza del nominativo del difensore di ufficio costituisce un errore materiale, emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. dal giudice dell’impugnazione. La Corte dispone pertanto la correzione dell’intestazione della sentenza impugnata e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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