Revoca della sospensione e obbligo di decidere sulle domande nuove in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 30375 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e non soggiace al principio devolutivo. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di decidere anche le domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, purché sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre. La richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall’art. 671 cod. proc. pen., può essere introdotta anche nel corso di un procedimento esecutivo avente diverso oggetto. La revoca della sospensione condizionale opera di diritto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., quando il reato sia commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria aveva revocato al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza irrevocabile nel febbraio 2016. La revoca era stata disposta per una successiva condanna riportata dal ricorrente, divenuta irrevocabile nel marzo 2024.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’erroneità della revoca per assenza del requisito della anteriorità del fatto; l’omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione, formulata soltanto all’udienza del gennaio 2026; la mancata declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine quinquennale. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene infondato. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale, ricorrendo una ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., e non già l’ipotesi del n. 2) prospettata dalla difesa attraverso il richiamo alla anteriorità dei reati. Il fattore revocante è rappresentato dal reato commesso nell’ottobre 2016, quindi esattamente nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice dell’esecuzione ha pronunciato un non liquet sulla richiesta di continuazione, sul rilievo della sua tardività perché formulata all’udienza del gennaio 2026. La Corte ribadisce il principio secondo cui il procedimento di esecuzione non è giudizio di impugnazione e non soggiace al principio devolutivo: sussiste pertanto il dovere del giudice di decidere anche le domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, ferma la necessità di garantire alla parte pubblica un termine per controdedurre, a salvaguardia del contraddittorio.
Il principio è richiamato nel solco di un precedente della Sezione e di una pronuncia che lo ha specificamente affermato proprio in relazione alla richiesta di continuazione. Anche nel corso di un procedimento esecutivo con diverso oggetto la parte privata può introdurre la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall’art. 671 cod. proc. pen., sempre che sia assicurato alla parte pubblica, la cui presenza è necessaria, un termine per controdedurre. Il giudice dell’esecuzione, accertata la presenza in udienza del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto invitarlo a esprimere il proprio parere sulla richiesta, sia pure avanzata solo in udienza.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’art. 167 cod. pen. fa scaturire l’estinzione del reato dalla mancata commissione, nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. Nel caso di specie tale condizione non si è verificata, essendo stato commesso il delitto nel quinquennio, accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel marzo 2024. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di estinzione, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, poiché la condizione cui è sottoposta l’estinzione è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine, da accertarsi con sentenza irrevocabile: evenienza che nella specie preclude l’effetto estintivo.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria, restando il ricorso rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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