Terzo titolare di diritti sul confiscato nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. I n. 1908 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo, estraneo al reato ma titolare di diritti reali o personali di godimento su beni suscettibili di confisca per sproporzione, citato nel giudizio di cognizione ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non è estromesso dal rito abbreviato eventualmente disposto su richiesta dell’imputato. La tutela anticipata introdotta dalla legge n. 161 del 2017 mira alla massima espansione delle garanzie del terzo, che non ha prestato alcun consenso alla contrazione probatoria propria del rito alternativo. Al terzo vanno pertanto assicurati i diritti di iniziativa probatoria e di contraddittorio sulla prova, quali componenti ineludibili del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, Cost. e del giusto processo ex art. 111, primo e secondo comma, Cost., corrispondenti al fair trial dell’art. 6, § 1, CEDU. Non si applicano invece al terzo i principi di oralità, immediatezza e alterità del giudice, né le garanzie dell’art. 111, terzo e quarto comma, Cost. e dell’art. 6, §§ 2 e 3, CEDU, riferibili al solo imputato. Le relative questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.
Il Fatto
La Corte di appello, decidendo sui gravami avverso la sentenza emessa in rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare, accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da un imputato, ribadiva la penale responsabilità di un secondo imputato per usura e confermava la confisca ex art. 240-bis cod. pen. di un immobile formalmente intestato a un terzo, ma ritenuto nella effettiva disponibilità di altro imputato e di provenienza lecita non accertata.
Il terzo intestatario ricorre per cassazione, dolendosi di essere stato citato nel processo dopo che era già stato disposto il rito abbreviato, con pregiudizio del contraddittorio dibattimentale, della immediatezza e della terzietà del giudice, e contestando i presupposti della misura ablatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione della tutela del terzo. In origine essa si svolgeva nella fase esecutiva, mediante l’incidente di esecuzione, con limiti probatori e senza possibilità di rimettere in discussione i presupposti della confisca. La legge n. 161 del 2017 ha rimodellato la protezione sul modello della confisca di prevenzione, imponendo la citazione dei terzi già nel processo di cognizione, e il contenuto precettivo è stato trasfuso nell’art. 104-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.
Da qui un modello di tutela anticipata: il terzo può interloquire in un contesto unitario, giovarsi delle difese dell’imputato e far valere il pieno diritto al contraddittorio e alla prova. L’accertamento unitario, osserva la Corte, amplia le chances del terzo, mentre l’incidente di esecuzione resta confinato a ipotesi residuali.
Il punto centrale riguarda il rito abbreviato. La legge non ne prevede l’estromissione del terzo, né è configurabile un giudizio di cognizione a lui solo riferito e svincolato dalla posizione dell’imputato. La situazione è difforme da quella della parte civile che non accetta il rito, come dal responsabile civile escluso d’ufficio, perché in quei casi resta la sede civile. Le limitazioni probatorie del rito abbreviato hanno base consensualistica per le parti private, ma non sono giustificabili per soggetti coinvolti a prescindere dal loro consenso.
Pertanto le disposizioni che regolano l’iniziativa probatoria nel rito sono suscettibili di integrazione analogica, nella misura necessaria a garantire l’integrità del diritto di difesa. Il terzo può dedurre in udienza per il tramite del difensore, contraddire sugli elementi già in atti e chiedere l’acquisizione di prove utili, incluse produzioni documentali e audizioni nelle forme dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. Il giudice ammette le prove rilevanti ed esclude quelle vietate o superflue.
Non trovano invece applicazione, nei riguardi del terzo, le garanzie dell’art. 111, terzo e quarto comma, Cost. e dell’art. 6, §§ 2 e 3, CEDU. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, le confisca che ledono i diritti di proprietà di terzi non equivalgono alla determinazione di un’accusa penale e rientrano nel profilo civile dell’art. 6 CEDU. Il motivo è infondato: nel caso concreto il giudizio si è svolto in piena interlocuzione e il ricorrente non ha indicato quali prove siano state dedotte e non ammesse. Gli altri motivi sono inammissibili o infondati. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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