Reati antisismici permanenti e onere di allegazione nel ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 2222 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I reati c.d. antisismici previsti dall’art. 95 d.P.R. 380/2001 hanno natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae fino a che il responsabile non presenta la denuncia con l’allegato progetto, non termina l’intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione. Ne consegue che il termine prescrizionale decorre non dalla data di accertamento del reato, ma dalla cessazione della permanenza. Il ricorrente che deduca l’ultimazione dei lavori in epoca anteriore al sopralluogo è tenuto a fornirne la prova, non essendo sufficiente l’asserto difensivo. La mancata allegazione degli elementi probatori, e la loro non autosufficienza, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il Fatto
Con sentenza in data 15/05/2023, il Tribunale di Foggia condannava il ricorrente alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 380/2001, in relazione a un intervento realizzato in assenza di denuncia sismica, accertato in occasione di un sopralluogo del 13/04/2018.
Avverso la pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione. Sosteneva la natura istantanea del reato e la preesistenza del pergolato rispetto alla data di accertamento, assumendo che il termine quinquennale fosse ormai decorso al momento della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, muovendo dalla qualificazione giuridica della fattispecie. Richiamando la giurisprudenza consolidata della stessa sezione, la Corte ha ribadito che i reati c.d. antisismici di cui all’art. 95 d.P.R. 380/2001 hanno natura di reato permanente, con consumazione che si protrae fino alla presentazione della denuncia con il progetto, alla conclusione dell’intervento o al rilascio dell’autorizzazione.
Il Collegio ha richiamato i precedenti Sez. 3, n. 29737 del 04.06.2013, Sez. 3, n. 1145 del 08.10.2015, dep. 2016, Sez. 3, n. 2209 del 03.06.2015, dep. 2016 e Sez. 3, n. 12235 dell’11.02.2014. Su questa base ha osservato che il ricorrente deduceva bensì l’ultimazione dei lavori in epoca antecedente al sopralluogo, ma non ne forniva alcuna prova: di qui la conseguenza che il reato doveva ritenersi proseguito fino alla data della sentenza di primo grado.
La Corte ha poi rilevato che le fotografie menzionate nella memoria di replica non erano state allegate al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. In via di mero tuziorismo, il Collegio ha aggiunto che, anche assumendo il 13 aprile 2018 come data di accertamento, e computati 49 giorni di sospensione del corso della prescrizione (dal 19/12/2022 al 06/02/2023), alla data della sentenza di primo grado il termine massimo di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. non sarebbe comunque decorso, maturando soltanto il 10 giugno 2023.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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