Misure di sicurezza e abitualità: durata rapportata al reato più grave (Cass. pen. Sez. I n. 2422 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, quando l’applicazione consegue alla dichiarazione di delinquenza abituale, il limite di durata massima previsto dall’art. 1, comma 1-quater, d.l. n. 52 del 2014, convertito dalla legge n. 81/2014, va individuato nel massimo edittale del delitto più grave in relazione al quale l’abitualità è stata pronunciata. Tale criterio opera anche quando l’abitualità sia dichiarata ai sensi dell’art. 102 cod. pen. e la misura sia ancorata a più sentenze di condanna, poiché la fattispecie complessa presuppone la reiterazione di reati e condanne. Non è condivisibile il criterio del cumulo materiale, che condurrebbe alla somma aritmetica dei massimi edittali in contrasto con l’art. 209 cod. pen. Anche nei casi di abitualità presunta il giudice deve accertare in concreto l’attualità della pericolosità sociale.
Il Fatto
Il condannato, dichiarato delinquente abituale con sentenza irrevocabile, era internato in colonia agricola in esecuzione di una misura di sicurezza applicata dal Tribunale di sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza, nel dicembre 2023, lo aveva dichiarato socialmente pericoloso, prorogando la misura per un ulteriore periodo minimo di un anno. Il Tribunale di sorveglianza, investito dell’impugnazione, aveva confermato il provvedimento, determinando il termine finale della misura intramuraria in venti anni, invece dei sei indicati dalla difesa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 1-quater, d.l. n. 52 del 2014 e dell’art. 209 cod. pen., nonché la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 3 CEDU, per essere la misura rapportata a condanne per rapine aggravate mai valutate quanto all’attitudine a delinquere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal giudizio di pericolosità sociale all’attualità. Anche nei casi di abitualità presunta dall’art. 102 cod. pen., il giudice deve accertare la pericolosità in termini di concretezza. La legge n. 663 del 1986 ha abrogato l’art. 204 cod. pen., sicché tutte le misure di sicurezza personali richiedono il previo accertamento della pericolosità. Nel caso concreto, il Tribunale ha svolto un giudizio prognostico basato sugli indicatori dell’art. 133 cod. pen., esaminando la relazione comportamentale e stigmatizzando la condotta dell’interessato e il rifiuto dei controlli.
Sul secondo profilo, la Corte richiama la Corte cost. n. 83/2017, secondo cui per tutte le misure di sicurezza detentive deve esistere un limite massimo di durata, determinato con riferimento al massimo edittale per il reato commesso. Il precedente di legittimità citato dal Tribunale (Sez. I n. 41230 del 2019) ha affermato il criterio del reato più grave in relazione al quale l’abitualità è stata pronunciata.
La Corte ritiene il principio applicabile anche all’abitualità ex art. 102 cod. pen. Poiché la norma speciale non contempla il caso di misura conseguente a più sentenze di condanna, si configura una fattispecie complessa che presuppone la reiterazione di reati e condanne. Il criterio del cumulo materiale non è condivisibile, perché condurrebbe alla somma dei massimi edittali, in contrasto con l’art. 209 cod. pen., che impone una sola misura della medesima specie.
Nel caso concreto, la pena edittale massima cui rapportare la durata è quella della rapina aggravata, irrogata con pronuncia irrevocabile comunque considerata ai fini della declaratoria di abitualità. L’art. 205, secondo comma, cod. pen. consente che le misure siano ordinate anche con provvedimento successivo, non essendo necessariamente correlate alla pena irrogata con una determinata sentenza. La lettura è coerente con la Corte cost. n. 66 del 2023, che àncora la misura alla funzione di contenimento della pericolosità, da verificare sia al momento dell’applicazione sia in costanza di esecuzione.
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