Deroga al riconoscimento qualifiche sanitarie estere non copre profili sostanziali di competenza (TAR Lombardia n. 2942 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, prevista dall’art. 15 del d.l. n. 34/2023, opera esclusivamente sui profili procedimentali del riconoscimento e non si estende alle disposizioni sostanziali del d.lgs. n. 206/2007, funzionali a garantire l’adeguata competenza tecnica del professionista. Ne deriva che la Regione, nell’attuare la disciplina derogatoria, non può introdurre un procedimento alternativo che obliteri le verifiche attitudinali, di competenza e di capacità, prescritte dal legislatore nazionale a tutela della salute.
Il Fatto
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano impugna la D.G.R. della Regione Lombardia n. XII/3392 dell’11 novembre 2024 e il successivo decreto dirigenziale n. 17712 del 21 novembre 2024, con i quali la Regione ha disciplinato il riconoscimento della qualifica di medico specialista conseguita all’estero, in applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 105/2021 e dell’art. 13 del d.l. n. 18/2020.
Il ricorrente deduce l’incompetenza regionale, la violazione del d.lgs. n. 206/2007, l’irragionevole estensione della procedura semplificata e la disparità di trattamento tra medici specialisti italiani e stranieri, con violazione degli artt. 3 e 32 Cost. La Regione eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando i propri precedenti (TAR Lombardia, sez. III, n. 2602/2023) che avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Quei precedenti riguardavano domande di riconoscimento presentate prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.l. n. 34/2023, soggette esclusivamente agli artt. 13 del d.l. n. 18/2020 e 6-bis del d.l. n. 105/2021, che attribuiscono direttamente il diritto al riconoscimento secondo lo schema “norma-fatto-effetto”.
Nel caso di specie il quadro normativo è differente. L’art. 15 del d.l. n. 34/2023 non attribuisce il diritto al riconoscimento in via immediata, ma demanda a un’intesa Stato-Regioni e ai relativi provvedimenti attuativi regionali la definizione della disciplina di dettaglio. La Regione ha esercitato poteri discrezionali, individuando le specializzazioni ammissibili in base al fabbisogno territoriale. Ne consegue che la posizione del professionista è di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale affronta la portata derogatoria dell’art. 15. La norma non specifica l’ambito della deroga, che va individuata in via sistematica. Il rinvio, nelle more dell’intesa, agli artt. 6-bis del d.l. n. 105/2021 e 13 del d.l. n. 18/2020 concerne solo profili procedurali. La deroga al d.lgs. n. 206/2007 va pertanto circoscritta agli aspetti procedimentali e non estesa alle previsioni sostanziali degli artt. 17, 22, 23 e 24, che garantiscono la competenza tecnica.
Questa lettura è confortata dal coordinamento con la direttiva 2005/36/CE, che sollecita il rispetto delle condizioni minime di formazione, e consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
Sono invece fondate le censure sull’illegittima applicazione della deroga. La deliberazione impugnata subordina il riconoscimento a una verifica meramente cartolare basata sul confronto tra piani didattici, consente di prescindere dall’iscrizione all’albo e di compensare il tirocinio specializzante con generici anni di anzianità di servizio. In tal modo la Regione ha introdotto una disciplina alternativa a quella nazionale, permettendo l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali e di capacità, irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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