Diffamazione a mezzo stampa e cronaca giudiziaria: i limiti della verità putativa (Cass. pen. Sez. 5 n. 24843/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca, anche nella forma della verità putativa, non può essere riconosciuta quando il giornalista, nell’ambito della cronaca giudiziaria, riporti in modo assertivo e non criticamente verificato notizie tratte da atti investigativi, confondendo l’ipotesi accusatoria con il fatto accertato e omettendo di distinguere tra soggetti diversi coinvolti nelle indagini. La verità putativa richiede una diligenza qualificata che impone al giornalista di verificare l’attendibilità della fonte e l’aggiornamento della notizia, non essendo sufficiente la generica coincidenza con quanto emerso in sede investigativa, soprattutto quando la notizia sia suscettibile di ledere la reputazione e la presunzione di non colpevolezza.
Il Fatto
Una giornalista e il direttore di un quotidiano venivano condannati in primo grado per diffamazione a mezzo stampa aggravata (artt. 595, commi 1, 2, 3, e 57 cod. pen.) per la pubblicazione di due articoli che, riferendosi a “voci di paese” e ipotizzando una “guerra di camorra”, attribuivano alla persona offesa, Luca Esposito, il ruolo di capo di un clan criminale denominato “Lucariello”, contrapposto al clan “Chirichiello”, per il controllo delle piazze di spaccio a Brusciano.
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, assolveva gli imputati, ritenendo sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) in quanto le notizie pubblicate corrispondevano alle risultanze investigative disponibili all’epoca, desunte da una richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero e da una sentenza del GUP che menzionavano l’esistenza di un gruppo criminale facente capo a Esposito Luca. La parte civile proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente. Ha innanzitutto precisato che non trova applicazione, ratione temporis, il nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022), poiché la costituzione di parte civile era intervenuta prima del 30 dicembre 2022, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 38481/2023.
Nel merito, la Corte ha censurato la motivazione della Corte territoriale per aver riconosciuto la scriminante del diritto di cronaca senza un’adeguata verifica della diligenza qualificata del giornalista. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U civili n. 13200/2025; Sez. 5 n. 19102/2025) secondo cui, in tema di cronaca giudiziaria, il requisito della verità putativa non può risolversi in una mera corrispondenza con le risultanze investigative, ma impone al giornalista un onere di verifica qualificata della fonte, la fedeltà al contenuto degli atti giudiziari e l’aggiornamento della notizia.
La Corte ha osservato che la Corte di appello aveva erroneamente equiparato la generica corrispondenza con le indagini in corso alla prova della diligenza professionale, senza verificare se la giornalista avesse effettivamente avuto accesso a fonti qualificate e se avesse riportato fedelmente il contenuto degli atti, distinguendo tra le ipotesi investigative (che coinvolgevano il figlio della persona offesa) e le affermazioni diffamatorie (che attribuivano al padre la reggenza di un clan). Ha inoltre rilevato che le “voci di paese” non possono assurgere a fonte qualificata e che l’uso del condizionale (“avrebbe potuto esserci”) non basta a rendere scriminata l’affermazione assertiva dell’esistenza del clan.
La Corte ha infine ribadito che, in tema di cronaca giudiziaria, il giornalista non può limitarsi a riportare acriticamente le ipotesi investigative, ma deve rappresentare i fatti in modo asettico, senza enfatizzazioni o indebite anticipazioni di responsabilità, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.).
Implicazioni Pratiche
- Onere di verifica qualificata nella cronaca giudiziaria: il giornalista che riferisce di vicende giudiziarie deve verificare l’attendibilità della fonte e l’aggiornamento della notizia, non essendo sufficiente la mera coincidenza con quanto emerso in sede investigativa; in caso di inaccessibilità delle fonti, la notizia non è pubblicabile (Sez. 5 n. 3132/2019).
- Distinzione tra ipotesi accusatoria e fatto accertato: nella cronaca di indagini in corso, il giornalista deve distinguere chiaramente tra quanto è oggetto di mera ipotesi investigativa e quanto è stato accertato, evitando di rappresentare come dato certo ciò che è ancora in fase di accertamento; l’uso del condizionale non è sufficiente a rendere scriminata un’affermazione assertiva.
- Limiti della verità putativa: la verità putativa, quale scriminante del diritto di cronaca, non opera quando il giornalista riporti notizie lesive senza aver compiuto un serio e diligente lavoro di ricerca, soprattutto se la notizia è suscettibile di ledere la reputazione e la presunzione di non colpevolezza; il giudice deve verificare la diligenza qualificata del giornalista, non la mera coincidenza con le risultanze investigative.
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