Inammissibilità del ricorso per cassazione e sanzione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria (Cass. civ. Sez. L n. 23618/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la valutazione degli indici della subordinazione – quali l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione, l’osservanza di un vincolo di orario e la corresponsione di una retribuzione fissa – è rimessa al giudice del merito, la cui decisione, se sorretta da motivazione adeguata e coerente con le risultanze probatorie, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio, è inammissibile, in quanto diretto ad ottenere una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., sussistono i presupposti per la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una società nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 30 aprile 2021, nonché il pagamento delle differenze retributive e del TFR. Il Tribunale di Rovereto aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento della somma di euro 7.257,03 a titolo di differenze di TFR e alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 63/2024, ha integralmente riformato la decisione, rigettando tutte le domande del lavoratore, e qualificando il rapporto come collaborazione autonoma, priva degli indici della subordinazione. Il giudice di secondo grado ha rilevato la presenza di una struttura imprenditoriale facente capo al lavoratore (titolare di una propria azienda dal 2007), l’autonomia nella gestione della direzione commerciale e l’assenza di un vincolo di eterodirezione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi, con cui il ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata valutazione di documentazione fiscale e contrattuale, sono stati ritenuti inammissibili perché tendenti a una rivalutazione del merito. La Corte d’appello aveva escluso la subordinazione sulla base di un percorso argomentativo coerente, fondato sulla valutazione delle prove testimoniali e sulla considerazione della posizione imprenditoriale del ricorrente; le censure, richiamando plurimi documenti, non individuavano precisi accadimenti decisivi il cui esame avrebbe determinato con certezza un diverso esito, ma sollecitavano una rilettura delle risultanze istruttorie, ciò che non è consentito in sede di legittimità alla stregua del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Il terzo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione apparente, è stato ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata espone compiutamente il percorso logico-giuridico, dando conto dei presupposti fattuali e giuridici della decisione, sicché non sussiste l’apparenza della motivazione. La censura, pur prospettando formalmente una violazione di legge, si appunta sulla valutazione della prova testimoniale, che è rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo che si alleghi la violazione di una prova legale, ipotesi non ricorrente nella specie.
Il quarto motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa considerazione degli indici sussidiari della subordinazione, è stato dichiarato inammissibile in quanto ripropone la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare il fatto storico decisivo omesso, ma limitandosi a criticare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito, che aveva ritenuto indimostrati l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il coordinamento, il vincolo di orario e la natura fissa della retribuzione.
La Corte ha infine applicato la sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente (euro 2.000,00) e in favore della cassa delle ammende (euro 2.000,00), in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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