Lavoro giornalistico subordinato: decisivo l’inserimento stabile nella redazione (Cass. civ. Sez. L n. 23986/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro giornalistico la subordinazione, pur potendo assumere forme attenuate per il carattere creativo e autonomo della prestazione, ricorre quando il lavoratore sia stabilmente e continuativamente inserito nell’organizzazione redazionale e resti a disposizione dell’editore, soggetto alle sue direttive. Non sono incompatibili con il vincolo subordinato l’assenza di un rigido orario, la libertà di movimento, la retribuzione parametrata alle singole prestazioni, l’emissione di fatture o lo svolgimento di attività per più committenti. Per la qualifica di redattore assume inoltre rilievo la quotidianità dell’attività, distinta dalla mera continuità propria del collaboratore fisso.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva agito per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intrattenuto per diversi anni con due società editoriali e il conseguente pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e ricondotto le mansioni alla qualifica di redattore ordinario prevista dal contratto collettivo nazionale dei giornalisti.
Le società hanno proposto ricorso per cassazione contestando la qualificazione subordinata del rapporto, l’inquadramento come redattore ordinario e i criteri utilizzati per determinare le differenze retributive.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura sulla subordinazione. I caratteri essenziali restano l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e l’assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore. Nel lavoro giornalistico tali indici devono però essere adattati alla particolare autonomia e creatività proprie della prestazione.
Assume quindi rilievo decisivo lo stabile inserimento nell’organizzazione redazionale. Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato la presenza continuativa in redazione, la partecipazione alle riunioni, la selezione delle fotografie, la collaborazione alla formazione delle pagine e la quotidiana disponibilità alle esigenze organizzative. Tali elementi erano sufficienti a qualificare il rapporto come subordinato.
La Corte precisa che non assumono valore contrario, di per sé, la mancanza di esclusività, l’emissione di fatture o lo svolgimento di attività per altri committenti. Ciò che conta è la persistenza dell’obbligo di mantenersi a disposizione dell’editore e l’inserimento funzionale nell’attività produttiva della redazione.
Quanto all’inquadramento, la qualifica di redattore si distingue da quella di collaboratore fisso per la quotidianità della prestazione e per il particolare inserimento nella programmazione necessaria alla formazione del prodotto editoriale. La Corte d’Appello aveva accertato entrambi gli elementi. La mancata iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti non impedisce inoltre, per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto, il riconoscimento della giusta retribuzione ai sensi dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 36 Cost.
È infine confermato il riferimento alle tabelle del contratto collettivo nazionale quale parametro per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente. Gli accertamenti sull’orario effettivamente svolto e sulle somme già corrisposte appartengono al giudice di merito. Il ricorso viene pertanto integralmente rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.