Principi di diritto (Massima) La riunione delle impugnazioni è obbligatoria quando investano la stessa sentenza, ma può essere facoltativamente disposta anche in sede di legittimità ove siano proposte contro sentenze diverse pronunciate tra le medesime parti, in presenza di ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia. Dalle disposizioni che impongono la trattazione congiunta di procedimenti formalmente distinti è desumibile un principio generale che consente al giudice di ordinare la riunione oltre i casi espressamente previsti, quando ravvisi elementi di connessione tali da rendere opportuno, per economia processuale, l’esame congiunto. Quando il quinquennio della fictio di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 decorra in corso di processo, si pone il problema delle conseguenze sul litisconsorzio tra società di capitali a ristretta base che abbia optato per il regime di trasparenza e i soci, nonché sulla necessità del simultaneus processus tra le impugnazioni degli atti emessi nei confronti dell’una e degli altri. La questione, di particolare rilievo nomofilattico e già rimessa alla pubblica udienza, giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Il Fatto
Il socio unico di una società a responsabilità limitata, che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui gli era stato attribuito un maggior reddito per l’anno 2014, derivante dall’imputazione automatica del reddito accertato in capo alla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. In separato giudizio ha impugnato, in proprio, l’avviso emesso nei confronti della società per IVA e IRAP relative alla medesima annualità.
Nel primo giudizio i giudici di merito hanno respinto il ricorso e l’appello, rilevando che l’avviso destinato alla società era stato notificato presso l’ultima sede nelle mani del liquidatore ed era stato impugnato, sicché la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo, e che comunque operava la disciplina sull’efficacia differita dell’estinzione nei confronti dell’amministrazione. Nel secondo giudizio il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’appello respinto per difetto di interesse, non essendo il socio destinatario dell’atto e non essendo ancora opponibile all’ufficio alcun fenomeno successorio.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le pronunce, con quattro e tre motivi, deducendo la mancata sospensione per pregiudizialità, l’inesistenza della notifica alla società estinta, la necessaria notifica al socio con specificazione della qualità, la sussistenza dell’interesse ad agire e l’illegittimità della condanna alle spese in favore dell’amministrazione costituita mediante propri funzionari.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto la riunione dei due processi. Pur trattandosi di impugnazioni rivolte contro sentenze diverse, la connessione emerge con chiarezza sotto il profilo processuale, e il principio generale desumibile dalle norme sulla riunione obbligatoria consente di ordinarla ogniqualvolta l’esame congiunto risponda a ragioni di economia processuale.
L’esame del primo motivo di ciascun ricorso impone di affrontare le questioni del litisconsorzio necessario tra la società a ristretta base sociale che abbia esercitato l’opzione per la trasparenza e i soci, e del simultaneus processus nel caso in cui siano impugnati sia l’atto emesso nei confronti della società sia quello emesso nei confronti del socio.
Il dato temporale assume qui rilievo decisivo. La società risulta cancellata dal registro delle imprese in data anteriore alla notifica degli avvisi, ma il quinquennio entro il quale opera la fictio di sopravvivenza ai fini fiscali è integralmente decorso nel corso del processo. Occorre dunque stabilire quali conseguenze tale circostanza produca sull’assetto del contraddittorio: se l’estinzione, divenuta pienamente opponibile all’amministrazione, imponga la partecipazione dei soci quali successori, e se le impugnazioni degli atti relativi alla società e al socio debbano essere trattate congiuntamente.
La Corte dà atto che il tema è stato affrontato solo parzialmente dalla giurisprudenza sinora formatasi e che, in ragione del particolare rilievo nomofilattico, è già stato oggetto di un’ordinanza che ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza, alla quale ha fatto seguito un’ulteriore pronuncia di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione.
Coerentemente, il Collegio ritiene opportuno non decidere e rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia sulla questione processuale che sarà resa all’esito della pubblica udienza. Restano conseguentemente impregiudicati tutti i motivi proposti, compresi quelli relativi alla notificazione degli atti alla società cancellata e alla liquidazione delle spese dei giudizi di merito.
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