Contributo unificato omesso in dispositivo: si integra con la correzione materiale (Cass. civ. Sez. L n. 23934/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione costituisce un obbligo normativo di rimborso che discende automaticamente dalla soccombenza, in rito o nel merito, della parte che ha proposto il gravame. Data la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente integralmente soccombente può esservi tenuto. Il richiamo delle disposizioni in materia costituisce una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. Ne consegue l’ammissibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale per integrare il dispositivo che abbia omesso l’attestazione, senza che ciò implichi alcuna rivalutazione del merito della decisione già resa.
Il Fatto
All’esito di un giudizio per regolamento di competenza, promosso da una società nei confronti di un soggetto e di un’impresa individuale rimasta intimata, la Corte aveva definito la controversia con ordinanza pubblicata nel gennaio 2026, respingendo integralmente l’istanza della società ricorrente.
Nel dispositivo di quel provvedimento era stata però omessa l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. È stato perciò attivato il procedimento di correzione dell’errore materiale, con notificazione alle parti, che non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal tenore della disposizione applicabile ratione temporis, la quale stabilisce che, quando l’impugnazione — anche incidentale — è respinta integralmente ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. La medesima norma precisa che il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti e che l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito.
Da tale formulazione discende che il contributo unificato per gli atti giudiziari integra un obbligo di rimborso che deriva automaticamente dalla soccombenza della parte ricorrente, tanto in rito quanto nel merito. La Corte richiama inoltre il principio per cui, stante la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, anche in quella sede il ricorrente può essere obbligato al versamento quando il ricorso venga integralmente rigettato.
Nel caso in esame la società è risultata totalmente soccombente rispetto al procedimento di regolamento di competenza: come emerge con chiarezza tanto dalla motivazione quanto dal dispositivo dell’ordinanza da correggere, la sua istanza è stata integralmente respinta. Ricorrono dunque i requisiti normativi per l’applicazione della disposizione.
Quanto allo strumento processuale utilizzabile, la Corte osserva che il richiamo alla disciplina del contributo unificato non implica alcuna valutazione discrezionale né alcun apprezzamento sul merito della lite. Si tratta di una statuizione accessoria, il cui contenuto è interamente predeterminato dalla legge e la cui adozione si risolve in una operazione tecnico-esecutiva, ancorata a presupposti e parametri oggettivi. Proprio per questa ragione l’omissione è emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale, senza necessità di ricorrere a rimedi impugnatori.
La Corte dispone pertanto che il dispositivo dell’ordinanza sia integrato con il periodo attestativo della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, ove dovuto. Ordina che la correzione sia annotata a cura della cancelleria sull’originale del provvedimento corretto e che l’ordinanza sia comunicata a entrambe le parti del giudizio di provenienza.
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