Ultrapetizione tributaria: il giudice non può mutare l’oggetto del gravame (Cass. civ. Sez. V n. 24211 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello incorre nel vizio di ultrapetizione quando decide la controversia sulla base di una questione diversa da quella effettivamente devoluta con il gravame. In materia di interessi passivi, la possibilità di riportare negli esercizi successivi quote non dedotte per incapienza del ROL presuppone logicamente che tali interessi siano originariamente deducibili. Non può quindi essere risolta la controversia limitandosi alla capienza del ROL quando l’Amministrazione abbia contestato, a monte, l’esistenza stessa dei presupposti per la deduzione degli interessi.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione interessi passivi dedotti nell’anno 2013 nell’ambito di un consolidato fiscale. La ripresa traeva origine da un precedente accertamento relativo al 2011, nel quale era stata contestata, tra l’altro, la deducibilità di interessi successivamente riportati e utilizzati quando il risultato operativo lordo era divenuto capiente.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’accertamento. La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello dell’Ufficio, aveva confermato in larga parte la decisione, ritenendo possibile compensare gli interessi passivi indeducibili maturati presso una società del gruppo con la capienza di ROL disponibile. L’Agenzia delle Entrate proponeva due ricorsi per cassazione contro le decisioni relative alla società consolidata e alla consolidante, poi riuniti per connessione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il primo motivo, con cui l’Amministrazione denunciava una motivazione apparente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale. Il vizio ricorre soltanto in caso di mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. Non rilevano invece la semplice insufficienza o contraddittorietà.
Nel caso concreto la motivazione della decisione regionale, pur concisa, consentiva di ricostruire il percorso seguito dal giudice. La Commissione aveva ritenuto deducibili gli interessi sul presupposto della loro effettività e della possibilità, nel consolidato fiscale, di compensare la quota indeducibile maturata presso una società con la capienza di ROL residua presso altra società del gruppo. Non ricorreva quindi una nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte regionale aveva circoscritto l’oggetto del giudizio alla capienza del ROL e alla possibilità di riportare nel 2013 interessi passivi provenienti dagli esercizi precedenti. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva contestato in astratto tale meccanismo. La questione devoluta con l’appello riguardava la deducibilità originaria degli interessi maturati nel 2011, ritenuti dall’Ufficio privi dei necessari presupposti.
La deducibilità ab origine costituiva quindi una questione preliminare rispetto alla successiva riportabilità degli interessi secondo l’art. 96 d.P.R. n. 917/1986. Concentrandosi esclusivamente sulla capienza del ROL, il giudice regionale aveva deciso sulla base di un profilo diverso da quello sul quale si fondava l’accertamento e che era stato devoluto con il gravame. La Cassazione ravvisa pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
I ricorsi vengono riuniti, il secondo motivo di entrambi è accolto e il primo rigettato. Le sentenze impugnate sono cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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