Definizione agevolata dei tributi locali: il giudizio si estingue (Cass. civ. Sez. V n. 26277 del 27.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1 della legge n. 197 del 2022 si applica agli enti territoriali che ne recepiscono la disciplina nelle forme previste per l’adozione dei propri atti. Il giudizio pendente si estingue quando la parte deposita la domanda di definizione, documenta il pagamento dovuto e non risulta notificato alcun diniego entro il termine stabilito. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L’estinzione correlata all’iniziativa della parte controricorrente non determina l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento relativa all’IMU richiesta per gli anni dal 2012 al 2014. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione.
Il giudice regionale aveva riconosciuto la legittimazione della concessionaria e la validità della sottoscrizione dell’atto. Aveva tuttavia ritenuto dimostrate le contestazioni sul merito della pretesa, sulla base delle risultanze catastali prodotte dalla contribuente. La concessionaria aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, omessa pronuncia, ultrapetizione, motivazione apparente e violazione delle regole sul valore probatorio delle intestazioni catastali. Nel corso del giudizio, l’erede della contribuente aveva documentato la presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento dell’intero importo dovuto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina in via pregiudiziale gli effetti della definizione agevolata, senza affrontare i cinque motivi di ricorso. La questione processuale assume infatti carattere assorbente rispetto alle contestazioni concernenti la definitività dell’avviso di accertamento, l’identificazione catastale dell’immobile e la titolarità del cespite.
La Corte richiama l’art. 1 della legge n. 197 del 2022. La disciplina consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria e pendenti in ogni stato e grado, compreso quello davanti alla Cassazione. Per gli enti territoriali, il comma 205 subordina l’applicazione dell’istituto a un apposito recepimento, da adottare nelle forme previste dalla legislazione vigente. Nel caso esaminato, il Comune aveva recepito le disposizioni sulla definizione delle liti.
Il procedimento delineato dalla legge richiede il deposito della domanda e della documentazione relativa al pagamento. La normativa regola inoltre il diniego dell’amministrazione, prevedendone la notificazione entro uno specifico termine e consentendone l’impugnazione davanti all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora il processo sia già stato dichiarato estinto, il diniego può essere fatto valere anche mediante revocazione del provvedimento di estinzione.
Nella fattispecie risultavano documentati sia la domanda di definizione sia il versamento dell’importo dovuto. Non era stato, inoltre, notificato alcun diniego. La Corte ritiene quindi integrati tutti i presupposti della definizione agevolata e dichiara estinto il giudizio. Le spese sono compensate, in coerenza con la regola secondo cui restano a carico delle parti che le hanno anticipate. È escluso anche l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione dipende dall’iniziativa della parte controricorrente e non dal rigetto o dall’inammissibilità dell’impugnazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.