Rideterminazione pena per continuazione e obbligo di scorporo e motivazione (Cass. pen. n. 11777/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione della pena per il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali già unificante più violazioni, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Il Fatto
Il condannato, già soggetto a due distinte sentenze di condanna della Corte d’appello di Catanzaro, entrambe relative a plurimi reati già unificati ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in qualità di giudice dell’esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta e ha rideterminato la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Avverso tale provvedimento, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena per continuazione e un errore di calcolo, sostenendo che la pena corretta avrebbe dovuto essere di anni cinque e mesi dieci di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando tre profili di illegittimità del provvedimento impugnato. In primo luogo, ha constatato l’errore materiale di calcolo commesso dal giudice dell’esecuzione, che aveva determinato la pena in anni sei di reclusione anziché in anni cinque e mesi dieci.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato l’erroneità del metodo utilizzato dal giudice per la rideterminazione della pena. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, quando il giudice dell’esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali già unificante più violazioni, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il provvedimento impugnato non aveva fatto applicazione di tale principio, non avendo operato il necessario scorporo dei reati già unificati nelle singole sentenze.
In terzo luogo, la Corte ha rilevato la carenza di motivazione sugli aumenti di pena per continuazione. Ha sottolineato che il giudice, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, si era limitato a determinare la pena complessiva senza esplicitare le ragioni degli aumenti applicati, né la loro misura, impedendo così il controllo sulla correttezza del percorso seguito.
La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Crotone, in persona del giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame in conformità ai principi enunciati.
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