Sosta a pagamento e POS: la mancata abilitazione non esonera dal ticket (Cass. civ. n. 3273 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sosta del veicolo su suolo pubblico a pagamento senza l’esposizione del ticket, ovvero oltre l’orario per il quale la tariffa è stata corrisposta, integra la violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata ai sensi dell’art. 7, comma 15, del codice della strada, configurando un illecito amministrativo e non un inadempimento contrattuale. Il mancato adeguamento dei dispositivi di controllo della sosta all’obbligo di accettare pagamenti elettronici, previsto dal comma 901 della legge n. 208/2015, non comporta l’abrogazione della norma sanzionatoria né legittima la sosta gratuita. Tale circostanza rileva solo ai fini della prova della mancanza di colpa, che richiede la dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di adempiere al pagamento con moneta, usando l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
Un automobilista, proprietario del veicolo, proponeva opposizione avverso il verbale elevato per violazione dell’art. 7, comma 15, c.d.s., per aver lasciato l’auto in sosta in una via senza esporre il titolo di pagamento. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, adito in sede di appello, confermava la sentenza, ritenendo integrata l’evasione tariffaria nonostante il parchimetro non fosse abilitato ai pagamenti elettronici.
Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abrogazione tacita della norma sanzionatoria ad opera del comma 901 della legge n. 208/2015 e, conseguentemente, l’illegittimità della sanzione irrogata da un Comune che non aveva predisposto i dispositivi elettronici obbligatori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto l’unico motivo di ricorso infondato. La tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 7, comma 15, c.d.s. è stata giudicata priva di fondamento: il comma 901 della legge n. 208/2015 estende ai dispositivi di controllo della durata della sosta l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e altri strumenti elettronici, ma non incide sulla vigenza della norma sanzionatoria.
Richiamando il precedente delle Sez. 2, Sentenza n. 16258 del 2016, la Corte ha ribadito che la sosta senza ticket o oltre l’orario pagato ha natura di illecito amministrativo, costituendo evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento, finalizzata a incentivare la rotazione e a razionalizzare l’offerta.
Secondo i giudici di legittimità, l’inadempimento dell’amministrazione nell’abilitare i dispositivi al pagamento elettronico non esonera l’utente dall’obbligo di corrispondere la tariffa, essendo il pagamento con strumenti elettronici solo una delle modalità di adempimento, concorrente con quella in contanti. Tale eventualità può rilevare solo per escludere la colpa dell’autore della violazione, ma solo se questi dimostri di non aver avuto altra possibilità di pagamento se non con bancomat o carte di credito, dovendo l’impossibilità di procurarsi moneta essere oggettiva e verificata alla luce delle circostanze concrete.
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Nota della Redazione
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