Omicidio colposo: la condotta imprudente del pedone non esclude la responsabilità del conducente (Cass. pen. Sez. IV n. 20951 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati colposi, la responsabilità del conducente per l’investimento di un pedone non è esclusa dalla condotta imprudente di quest’ultimo, a meno che essa non si configuri come causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento. La violazione di una regola cautelare cosiddetta “elastica”, quale la moderazione della velocità in prossimità delle strisce pedonali, richiede una valutazione di tutte le circostanze concrete, ma la prevedibilità del pericolo impone al conducente di adottare una condotta prudente anche in presenza di comportamenti altrui imprudenti.
Il Fatto
All’imputato, conducente di un autobus, è stato contestato il delitto di omicidio colposo per aver investito un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali, cagionandone la morte. La contestazione ipotizzava una velocità superiore al limite di 50 km/h e non commisurata alle condizioni di traffico e visibilità, in violazione delle norme del Codice della strada. Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato e la Corte di appello di Venezia aveva confermato la sentenza, dando luogo a una doppia conforme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati, in quanto riproposizioni di censure già affrontate con risposta esaustiva dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno condiviso la ricostruzione della doppia conforme, basata su elementi convergenti: le dichiarazioni testimoniali sull’attraversamento del pedone sulle strisce, la velocità del mezzo superiore al limite come da cronotachigrafo e la scarsa visibilità del passaggio pedonale per la presenza di un autobus in sosta.
Quanto alla causalità della colpa, la Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di una regola cautelare “elastica” come quella dell’art. 140 cod. strada, è necessaria una valutazione delle circostanze concrete. Tuttavia, la condotta imprudente del pedone non integra un’ipotesi di causa eccezionale e imprevedibile, poiché il conducente, in prossimità di un attraversamento pedonale e di un autobus fermo, avrebbe dovuto prevedere il pericolo e ridurre sensibilmente la velocità. La circostanza che il consulente della difesa avesse individuato la velocità idonea a evitare l’impatto in 29 km/h conferma, secondo la Corte, la possibilità di prevenire l’evento con una condotta differente.
Sul preteso travisamento della prova, la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la difesa invocava una diversa ricostruzione del fatto non deducibile in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che il conducente è tenuto a osservare la massima prudenza in prossimità degli attraversamenti pedonali, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga esattamente sulle strisce o nelle immediate vicinanze.
Quanto alla velocità, il dato del cronotachigrafo, che registrava un picco di 60 km/h e una decelerazione a 44 km/h, è stato ritenuto decisivo, anche considerando la tolleranza strumentale, per affermare la violazione dell’art. 142 cod. strada. Infine, la richiesta di integrazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è stata ritenuta non necessaria, essendo la ricostruzione del fatto già supportata da elementi probatori convergenti e condivisibili.
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Nota della Redazione
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