Omicidio colposo stradale, la condotta del pedone non interrompe il nesso causale se non è eccentrica (Cass. pen. n. 20147 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, la condotta del pedone integra causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen., solo quando presenti caratteri di eccezionalità tali da renderla eccentrica rispetto all’area di rischio che la condotta colposa dell’agente è chiamata a governare. La semplice presenza del pedone sulla carreggiata, in contesto urbano e in ora serale, anche fuori dagli spazi a lui riservati, non costituisce evenienza imprevedibile e rileva al più come concausa, incidente sul trattamento sanzionatorio. L’obbligo di moderare la velocità di cui all’art. 141 cod. strada va interpretato nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto di eventuali imprudenze altrui purché ragionevolmente prevedibili. Il principio di affidamento non opera in termini assoluti e non può essere invocato da chi ometta un’adeguata vigilanza sulla strada.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina confermava la condanna del conducente di un’autovettura per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, con pena di mesi sei di reclusione e sospensione della patente per anni due. All’imputato era contestato di aver investito un pedone, deceduto in seguito alle lesioni riportate, in un tratto urbano caratterizzato da scarsa illuminazione, segnaletica di pericolo e prossimità di attraversamenti pedonali. Il giudice di merito escludeva che la condotta della vittima, la quale camminava sulla carreggiata in violazione dell’art. 190 cod. strada, integrasse una causa sopravvenuta idonea a elidere il nesso causale, rilevando al più una concausa non interruttiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ribadito i limiti del giudizio di legittimità, precluso alla rilettura degli elementi di fatto e all’adozione di diversi parametri di valutazione rispetto a quelli del giudice di merito. Il vizio di motivazione, ha ricordato la Corte, non sussiste per la mera omissione valutativa di singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quando il dato sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei fattuali che sorreggono l’impianto della decisione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva circa il carattere interruttivo della condotta del pedone. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 4, n. 4923 del 2022; Sez. 4, n. 24414 del 2021; Sez. 4, n. 25552 del 2017), la dinamica del sinistro si era sviluppata in un contesto urbano, in ora serale e in un tratto con segnaletica di pericolo, ove la presenza di utenti vulnerabili anche fuori dagli spazi riservati non è evenienza del tutto imprevedibile. Il principio di affidamento, ha precisato la Corte, non opera in termini assoluti: il conducente può confidare nel rispetto delle regole altrui solo entro limiti ragionevoli, a condizione di mantenere il controllo della situazione di guida.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 141 cod. strada, la Corte ha escluso che l’applicazione della norma configuri una clausola di responsabilità oggettiva. L’obbligo di moderare la velocità va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche delle imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 9 del 2025). Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correlato l’esigibilità di una guida più prudente a una pluralità di circostanze fattuali, quali l’illuminazione, la segnaletica e la conformazione della sede stradale, legittimando la conclusione che l’omesso tempestivo avvistamento del pedone integrasse la violazione della regola cautelare.
Le residue doglianze in tema di valutazione delle consulenze tecniche e di assenza di tracce di frenata sono state ritenute inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una ricostruzione alternativa del fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte ha infine reputato aspecifico il motivo concernente l’incidenza del montante del veicolo sulla visibilità, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni per cui tale limitazione avrebbe dovuto esonerarlo da colpa. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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