Revoca patente non automatica: necessaria motivazione ex art. 218 cod. strada (Cass. pen. Sez. IV n. 22456 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di omicidio e lesioni personali stradali, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/1992, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non può essere disposta in modo automatico in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Il giudice, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve valutare se applicare la revoca ovvero la meno afflittiva sospensione della patente, dando conto in modo puntuale delle ragioni della scelta sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada: gravità del danno apportato, gravità della violazione commessa e pericolo che l’ulteriore circolazione del soggetto può determinare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti applicava al ricorrente, su richiesta delle parti, la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva l’erronea ritenuta contestazione dell’aggravante e un erroneo bilanciamento delle circostanze; con il secondo censurava l’automatismo applicativo della revoca, invocando il dictum della Corte costituzionale n. 88 del 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rilevando che l’inciso relativo al presunto bilanciamento in termini di equivalenza costituiva un evidente refuso, privo di incidenza sulla determinazione della pena, recepita esattamente nei termini proposti dalle parti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente di guida, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo.
La Corte ha evidenziato che la scelta tra revoca e sospensione non è rimessa all’arbitrio del giudice, ma deve essere orientata dai parametri di cui all’art. 218 cod. strada e, in ogni caso, deve essere sostenuta da una motivazione puntuale, non essendo sufficiente il richiamo a nozioni astratte prive di significato individualizzante rispetto al caso concreto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva applicato la revoca della patente senza fornire alcuna motivazione in ordine alla scelta adottata.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, al Tribunale di Asti in diversa composizione fisica, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.