Prelievo ematico su richiesta dei sanitari: nessun obbligo di avviso al difensore (Cass. pen. Sez. III n. 28370 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico eseguito dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria è atto compiuto in violazione dell’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma sanata dalla richiesta di rito abbreviato. Il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., con conseguente insussistenza dell’obbligo di avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo un vizio di motivazione, non assicuri la propria autosufficienza mediante l’integrale trascrizione o allegazione degli atti asseritamente travisati, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, dopo un sinistro stradale, veniva trasportato al Pronto soccorso dove firmava il modulo di consenso informato al prelievo ematico finalizzato all’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. L’esame rivelava una concentrazione ematica pari a 2,23 g/l, ben oltre la soglia di 1,5 g/l. Il GIP di Milano, in esito a rito abbreviato, lo condannava alla pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per il reato di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’appello veniva convertito in ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione per asserita sottoscrizione da parte di difensore non cassazionista. Accolto il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto, la Terza Sezione ha riesaminato il ricorso originario, incentrato su tre motivi: omesso avviso al difensore durante il prelievo, violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni semplici, rammenta che la violazione dell’obbligo di avviso in occasione del prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., dalla richiesta di rito abbreviato. Il prelievo compiuto dai sanitari su istanza degli organi di polizia, al di fuori di attività propedeutiche all’accertamento di un reato, non rientra invece nel novero degli atti ex art. 356 cod. proc. pen., con conseguente insussistenza dell’obbligo di avviso. Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato che il prelievo fu eseguito in esecuzione dei protocolli ospedalieri, previa sottoscrizione del consenso informato; l’affermazione difensiva circa la richiesta della polizia giudiziaria, non riscontrata negli atti allegati al ricorso, rende il motivo privo di autosufficienza.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Il tasso alcolemico di 2,23 g/l, di per sé superiore alla soglia più elevata prevista dall’art. 186 cod. strada, integra una gravità dell’offesa incompatibile con l’esclusione della punibilità, rendendo ragionevole il diniego motivato dal giudice di merito.
Il terzo motivo è poi dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la difesa non aveva formulato in sede di conclusioni alcuna richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a chiedere il minimo della pena. La Corte rammenta che il giudice non è tenuto a riconoscere le attenuanti né a motivarne il diniego in assenza di specifica istanza.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’esito favorevole della fase rescindente, che ha portato all’annullamento dell’ordinanza della Settima Sezione, esclude però la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in considerazione del parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente.
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Nota della Redazione
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