Voltura del titolo concessorio e morosità COSAP: onere formale e tempestività del pagamento (TAR Abruzzo n. 149 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La voltura di una concessione di occupazione di suolo pubblico da un soggetto ad un altro esige un atto formale ed espresso dell’Amministrazione comunale, non potendo desumersi da comportamenti o accordi tra privati. Il pagamento del canone, se effettuato successivamente all’adozione del provvedimento che dichiara la decadenza del titolo per persistente morosità, non è idoneo a elidere gli effetti del provvedimento già adottato e validamente notificato. L’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi è congruamente motivata quando richiama puntualmente i presupposti di fatto e di diritto, ivi inclusi l’avvio del procedimento di revoca e la declaratoria di decadenza, e dà atto della persistenza dell’occupazione sine titulo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, impugnava l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero emanata dal Comune, nonché gli atti presupposti, tra cui l’avvio del procedimento di revoca e la successiva declaratoria di decadenza delle autorizzazioni per persistente morosità pari ad € 17.083,86.
La ricorrente sosteneva l’illegittimità dei provvedimenti, deducendo — tra l’altro — l’avvenuta voltura del titolo concessorio in favore di una diversa società e l’intervenuto pagamento dei canoni dovuti, seppure tardivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, alla sommaria delibazione propria della fase, l’insussistenza del fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che la ricorrente non aveva dimostrato di aver volturato il titolo concessorio, precisando che la voltura di una concessione di occupazione di suolo pubblico da un soggetto ad un altro richiede un atto formale ed espresso dell’Amministrazione comunale, non rinvenibile nella vicenda in esame.
Quanto al pagamento del canone, il Tribunale ha rilevato che la memoria procedimentale inviata dalla ricorrente al Comune in data 30 novembre 2023 dava atto dell’avvenuto pagamento di due bollettini COSAP riferiti all’anno 2016, effettuato solo in data 29 novembre 2023, ossia successivamente all’adozione del provvedimento di decadenza del 23 novembre 2023. Tale pagamento tardivo, intervenuto dopo la conclusione del procedimento e la notifica del provvedimento, non poteva avere efficacia sanante.
Infine, il Collegio ha escluso il dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza di sgombero, in quanto essa dava puntualmente conto dei presupposti di fatto e di diritto, richiamando il provvedimento di avvio del procedimento di revoca e quello conclusivo di declaratoria di decadenza per persistente morosità, nonché prendendo atto della permanenza dell’occupazione sine titulo. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di fase in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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