Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuto pagamento (TAR Lombardia n. 3080 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, successivo alla proposizione del ricorso e dichiarato dal difensore della parte ricorrente a verbale d’udienza, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
A seguito del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, l’Amministrazione scolastica era stata condannata a corrispondere a una docente, per l’anno scolastico 2024/2025, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Constatata la mancata esecuzione del titolo, la beneficiaria proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dall’apposita certificazione, e che l’Amministrazione non aveva spontaneamente soddisfatto la pretesa. Solo in prossimità dell’udienza camerale, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia.
Su tale presupposto, il giudice ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente, ormai integralmente soddisfatta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha osservato che la pretesa è stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale e ha quindi imposto di porre le spese a carico dell’Amministrazione, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Le spese, liquidate forfettariamente nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, sono state altresì distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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