Art. 561 c.c. Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo co. dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Premessa sulla riforma dell’art. 44 L. 2 dicembre 2025, n. 182
L’art. 44 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha inciso in modo organico sulla tutela dei legittimari e sulla circolazione dei beni di provenienza donativa e successoria, modificando espressamente gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. La ratio dichiarata dell’intervento è agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione, aumentando semplicità, certezza dei rapporti e accesso al credito, con un impatto che supera il solo profilo pubblicitario e investe direttamente la struttura dei rimedi successori.
Nel sistema vigente, la tutela del legittimario non è più costruita soltanto sul recupero reale del bene, ma viene in parte spostata verso una compensazione economica, come mostrano il nuovo art. 561 c.c., che conserva efficaci i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario imponendo la compensazione del minor valore, e il nuovo art. 563 c.c., che esclude in via generale il pregiudizio per i terzi acquirenti onerosi, fermo l’obbligo di compensazione in denaro. Anche il coordinamento con gli artt. 562, 2652 e 2690 c.c. conferma questo spostamento sistematico, perché l’insolvenza del donatario, l’opponibilità delle domande di riduzione e la disciplina dei mobili registrati vengono riscritti in funzione di una maggiore stabilizzazione dei traffici.
In questa prospettiva, la disciplina previgente rileva solo come termine di confronto per chiarire ciò che la riforma ha superato, non come diritto ancora applicabile al regime ordinario vigente. I dubbi applicativi segnalati dallo Studio CNN n. 06-2026/C — in particolare sul coordinamento tra art. 561 e art. 2652 c.c., sulla rinuncia anticipata all’azione di restituzione e sull’azione di simulazione presuccessoria — vanno quindi esposti come questioni problematiche aperte, poiché non risultano ancora stabilizzati in regole pacifiche del nuovo sistema.
Premessa II — Regime transitorio: le successioni aperte dal 18 dicembre 2025
1. Criterio di applicazione temporale (Art. 456 c.c. e Art. 44, co. 2, L. 182/2025)
Il discrimine applicativo della riforma è individuato con precisione dal co. 2 dell’art. 44: le nuove norme — che modificano gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. — si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della legge, vale a dire dal 18 dicembre 2025. Il momento rilevante è quello dell’apertura della successione, determinato, ai sensi dell’art. 456 c.c., dalla morte del de cuius nel luogo del suo ultimo domicilio. La data dell’atto di donazione è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del nuovo regime: anche una liberalità stipulata in epoca anteriore alla riforma — persino anni prima — è assoggettata integralmente alle nuove disposizioni qualora il donante sia deceduto dopo il 18 dicembre 2025.
Il professionista chiamato a operare su atti relativi a beni di provenienza donativa deve anzitutto verificare se la successione del donante sia aperta prima o dopo tale data, essendo questo il solo elemento idoneo a determinare la disciplina applicabile. Questa scelta del legislatore — incentrata sul momento successorio piuttosto che su quello negoziale — si inscrive nella logica della norma di diritto transitorio speciale recata dall’art. 44, co. 2, L. 182/2025, la quale non configura una retroattività propria, ma un’applicazione immediata del nuovo regime ai rapporti successori non ancora sorti alla data di entrata in vigore. Il principio generale di irretroattività sancito dall’art. 11 delle Preleggi non risulta pertanto vulnerato, in quanto le situazioni giuridiche preesistenti alla morte del donante non assurgono a diritti quesiti tutelabili nel senso proprio del termine.
2. Efficacia integrale del nuovo assetto normativo
Per le successioni aperte a decorrere dal 18 dicembre 2025, le modifiche agli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. trovano applicazione piena e immediata, senza possibilità di invocare il testo previgente, salvo i limitati meccanismi conservativi descritti al punto 5. In particolare:
- Il nuovo art. 561 c.c. stabilisce che i pesi e le ipoteche di cui il donatario abbia gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci, con obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti necessari a integrare la quota riservata; analoga disciplina è prevista per i beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri.
- Il nuovo art. 562 c.c. adegua il meccanismo dell’imputazione alla nuova disciplina degli artt. 561 e 563, coordinando il rinvio interno.
- Il nuovo art. 563 c.c., interamente sostituito, sancisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, fermo restando l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari.
- Le modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c. ridisegnano il regime pubblicitario delle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, con effetti prenotativi ancorati a finestre temporali definite.
3. Superamento del modello restitutorio reale
Il tratto sistematicamente più rilevante della riforma — operante per tutte le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 — è il definitivo superamento della tutela reale del legittimario nei confronti dei terzi acquirenti. Il tradizionale meccanismo dell’azione di restituzione ex art. 563 c.c. (vecchio testo), che consentiva al legittimario leso di recuperare il bene direttamente dal terzo acquirente entro il termine ventennale dalla donazione, è eliminato dal sistema per l’intera platea delle successioni regolate dal nuovo regime.
Al modello restitutorio reale si sostituisce un modello indennitario di natura obbligatoria: il legittimario non può più rivendicare il bene presso il terzo acquirente a titolo oneroso, ma vanta un diritto di credito alla compensazione in denaro nei confronti del donatario, per un importo corrispondente al vantaggio conseguito e nei limiti dell’integrazione della quota riservata. Solo laddove il donatario sia in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito, secondo il meccanismo residuale del nuovo art. 563 c.c.
Tale trasformazione produce effetti immediati e retroattivi sul piano sostanziale rispetto alle donazioni pregresse: anche le liberalità concluse prima del 18 dicembre 2025 vengono sottratte al precedente regime di opponibilità ai terzi, se la successione del donante si apre nel vigore della nuova legge. Il legittimario che, prima della riforma, avrebbe potuto giovarsi dell’azione di restituzione contro il terzo acquirente, si trova ora privato di tale strumento se il de cuius decede dopo l’entrata in vigore, con la sola tutela del diritto di credito verso il donatario. Questo dato è di fondamentale importanza pratica e non va sottovalutato nella consulenza.
4. Stabilizzazione delle provenienze e finestre temporali
Il nuovo regime persegue un obiettivo dichiarato di stabilizzazione della circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa, già enunciato nella rubrica dell’art. 44 L. 182/2025 («semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni»). A tal fine, il legislatore ha introdotto un sistema articolato su due livelli:
- Efficacia dei pesi e delle garanzie reali. Pesi, ipoteche e garanzie di cui il donatario abbia gravato i beni donati — siano essi immobili, mobili registrati o mobili non registrati — restano efficaci anche a seguito della pronuncia di riduzione. I terzi acquirenti e i creditori ipotecari non subiscono pertanto l’effetto recuperatorio proprio del modello previgente. Il donatario è invece tenuto a risarcire il minor valore in denaro al legittimario, consolidando così la posizione dei soggetti che abbiano contrattato in buona fede con il donatario.
- Tutela dei terzi nelle successioni testamentarie: finestra triennale. Il nuovo n. 8 dell’art. 2652, co. 1, c.c. prevede che, qualora la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima sia trascritta dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza di accoglimento non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Decorso il triennio senza trascrizione della domanda di riduzione, la posizione del terzo è immune da pregiudizio.
- Trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni. Il rinnovato n. 1 dell’art. 2652, co. 1, c.c. include ora esplicitamente le domande di riduzione delle donazioni tra gli atti soggetti a trascrizione con effetti prenotativi, attribuendo alla pubblicità immobiliare un ruolo centrale nel bilanciamento tra certezza della circolazione e tutela del legittimario.
5. Questioni applicative e nodi di coordinamento (Studio CNN n. 06-2026/C)
Lo Studio CNN n. 06-2026/C individua taluni nodi di coordinamento e problemi applicativi aperti che, per le successioni regolate dal nuovo regime, devono essere affrontati come questioni interpretative e non già come regole pacifiche.
- Difetto di coordinamento nell’art. 561 c.c. (erede vs. legatario). Il testo dell’art. 561 c.c., nel riferire la conservazione dei pesi e delle ipoteche, menziona il «legatario» senza esplicitare l’«erede». Lo Studio CNN segnala che tale omissione deve essere colmata in via interpretativa sistematica, alla luce del coordinamento con il nuovo n. 8 dell’art. 2652 c.c., che invece contempla correttamente entrambe le figure. Una lettura riduttiva che escludesse l’erede dall’ambito applicativo della norma produrrebbe un’irragionevole disparità di trattamento, priva di giustificazione sistematica.
- Rinuncia anticipata all’azione di restituzione. Viene posta la questione se il futuro legittimario possa validamente rinunciare, vivente il donante, all’azione di restituzione (ora soppressa nei confronti del terzo, ma residualmente operante in ipotesi di acquisto a titolo gratuito). Lo Studio CNN propende per la validità di tale rinuncia — distinta dalla rinuncia all’azione di riduzione, vietata dall’art. 557, co. 2, c.c. e dall’art. 458 c.c. — in quanto funzionale alla stabilizzazione della circolazione del bene senza incidere sul diritto del legittimario a ottenere la compensazione economica della propria quota. Il punto rimane tuttavia controverso e richiede prudenza operativa.
- Azione di simulazione presuccessoria. A fronte della soppressione dell’atto di opposizione, lo Studio CNN sottolinea la permanente esperibilità dell’azione di simulazione ex art. 1414 c.c. da parte del futuro legittimario, anche prima dell’apertura della successione, al fine di cristallizzare la prova della liberalità dissimulata. Tale rimedio, fondato sui principi generali di tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 2907 c.c., non è scalfito dalla riforma e conserva piena efficacia nel nuovo contesto normativo.
- Soppressione definitiva dell’atto di opposizione. Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, l’atto di opposizione alla donazione già notificato e trascritto ai sensi del previgente art. 563, co. 4, c.c. è definitivamente espunto dal sistema. Qualora l’opposizione fosse stata notificata e trascritta prima dell’entrata in vigore della legge, restano fermi gli effetti già prodottisi ai sensi della disciplina transitoria; ma per le successioni aperte nel nuovo regime, tale istituto non trova più spazio applicativo.
6. Rapporto con la disciplina previgente
È opportuno richiamare sinteticamente il regime abrogato per le successioni post-2025, al solo fine di evidenziare la portata innovativa della riforma e i relativi rischi operativi connessi a fattispecie in transizione. Sotto la disciplina previgente, il legittimario leso — una volta esperita con successo l’azione di riduzione — poteva agire in restituzione direttamente contro i terzi acquirenti del bene donato, purché il ventennio dalla data della donazione non fosse decorso e non fosse stata trascritta opposizione valida. Tale azione aveva natura reale e consentiva il recupero fisico del bene, ovvero, in alternativa, il pagamento del relativo valore da parte del terzo.
Nel nuovo regime, tale strumento non esiste più per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. La posizione del terzo acquirente a titolo oneroso è consolidata per effetto della sola apertura della successione nel vigore della nuova legge, indipendentemente dal momento in cui la donazione era stata stipulata. Ne consegue che situazioni in cui il professionista aveva strutturato operazioni immobiliari sulla base del previgente assetto (con eventuale atto di opposizione come misura cautelare) richiedono una valutazione ex novo, verificando se la successione del donante si sia aperta o possa aprirsi nel vigore del nuovo testo.
Il confine tra vecchio e nuovo regime — delineato dalla norma di diritto transitorio contenuta nell’art. 44, co. 2, L. 182/2025 — è dunque il 18 dicembre 2025: prima di tale data, azione di restituzione reale; dopo tale data, solo tutela obbligatoria e compensazione in denaro.
Art. 561 c.c. – Restituzione degli immobili nel regime vigente post riforma 2025
L’art. 561 c.c., nel sistema vigente, opera dopo l’accoglimento della riduzione e disciplina la fase restitutoria dei beni, distinguendosi logicamente dal momento dell’accertamento della lesione e coordinandosi con gli artt. 560, 562 e 563 c.c., che regolano rispettivamente il modo della riduzione dell’attribuzione immobiliare, l’insolvenza del donatario e gli effetti della riduzione della donazione verso gli aventi causa. Dopo la riforma introdotta dall’art. 44 della L. n. 182/2025, la funzione della norma non è più quella di presidiare una tutela uniformemente reale contro ogni successiva compressione del bene, ma quella di combinare restituzione e compensazione monetaria, con una chiara finalità di stabilità dei traffici e di conservazione della bancabilità delle provenienze donative.
Il presupposto resta una riduzione vittoriosa di disposizione testamentaria o donazione lesiva, e la restituzione dell’immobile opera nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata, ferma la differenza tra provenienza testamentaria e provenienza donativa, che oggi è decisiva soprattutto per il regime di pesi e ipoteche.
Per gli immobili provenienti da legato, il primo periodo dell’art. 561 c.c. conferma che i beni restituiti sono liberi dai pesi o dalle ipoteche costituiti dal legatario, salvo il disposto dell’art. 2652, n. 8, c.c., così preservando una tutela ancora prevalentemente reale nel rapporto col beneficiario testamentario.
Per gli immobili provenienti da donazione, invece, il secondo periodo dell’art. 561 c.c., come novellato nel 2025, dispone che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci, e sostituisce alla purificazione reale del bene un obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il conseguente minor valore, nei limiti necessari all’integrazione della riserva. La stessa logica è estesa ai beni mobili iscritti in pubblici registri e ai beni mobili non registrati, il che conferma che il legislatore del 2025 ha scelto una tecnica rimediale generalizzata di conservazione del gravame e compensazione del minor valore.
La compensazione del minor valore ha quindi natura di obbligazione pecuniaria accessoria alla restituzione, o sostitutiva del vantaggio reale pieno che il legittimario non consegue più, e serve a ricostruire economicamente la riserva senza travolgere il regime delle garanzie che gravano sul bene restituito.
Sul piano applicativo, la quantificazione richiede di comparare il valore del bene libero con il valore del bene gravato, tenendo conto del peso effettivo del vincolo, della sua opponibilità e della sua incidenza concreta sulla commerciabilità. Nei casi di ipoteca a garanzia di debiti variabili o futuri, il criterio generale resta quello del “minor valore”, ma non risultano, allo stato, parametri giurisprudenziali già consolidati sulla stima di garanzie di importo oscillante.
Proprio qui emerge l’effetto satisfattorio misto della norma: il legittimario può ottenere la restituzione del bene, ma non necessariamente un bene “purificato”, e deve spesso cumulare a tale domanda una domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria per minor valore.
I frutti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, non dall’apertura della successione né dalla data dell’atto lesivo: la norma adotta una regola espressa di decorrenza processuale, coerente con la natura costitutiva dell’accertamento riduttivo e con la necessità di una domanda attivante. Il dato disponibile su questo punto è normativo: non risultano, allo stato, precedenti giurisprudenziali specificamente dedicati alla decorrenza dei frutti nell’art. 561 c.c. novellato.
Quanto alle questioni problematiche, non è pacifica la possibilità di una rinuncia anticipata all’azione di restituzione. Da un lato, la rinuncia preventiva all’azione di riduzione resta vietata finché vive il donante (art. 557 c.c.; art. 458 c.c.); dall’altro, la riforma che ha monetizzato una parte della tutela restitutoria alimenta la tesi secondo cui la sola azione ex art. 561 c.c., in quanto distinta sul piano funzionale dalla riduzione, possa formare oggetto di rinuncia anticipata in funzione di circolazione del bene — ma questa conclusione non è ricavabile come regola positiva espressa dal testo normativo e resta quindi problematica. L’obiezione opposta è che la restituzione conserva un’accessorietà funzionale rispetto alla riduzione, per cui una rinuncia preventiva potrebbe essere vista come aggiramento del divieto dell’art. 557, co. 2, c.c., o comunque del divieto di disporre di diritti successori su successione non ancora aperta. In pratica, nel nuovo regime non è prudente trattare la rinunciabilità anticipata alla restituzione come dato acquisito: la questione resta aperta, con ricadute importanti sulla redazione di atti dispositivi, sulla spendibilità bancaria della provenienza e sulle difese nel successivo contenzioso; non risulta, allo stato, un precedente giurisprudenziale specifico dedicato a questa tesi.
Parimenti problematica è la disarmonia tra l’art. 561 c.c. e l’art. 2652, n. 8, c.c.: il nuovo art. 561 continua a menzionare, nel primo periodo, il solo legatario quanto ai pesi e alle ipoteche che egli abbia costituito sugli immobili restituiti, mentre l’art. 2652, n. 8, c.c. disciplina la trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie rispetto ai terzi che abbiano acquistato diritti dall’erede o dal legatario. Resta quindi il dubbio se il silenzio dell’art. 561 c.c. sull’erede sia una scelta sostanziale o un difetto di coordinamento: il dato normativo certo è solo che l’art. 2652, n. 8, c.c. contempla l’erede e il legatario sul piano della opponibilità della domanda trascritta, mentre il testo dell’art. 561 c.c., per come novellato, non esplicita parallelamente l’erede nel primo periodo.
Il coordinamento con l’art. 562 c.c. è netto: l’art. 561 c.c. regola il bene restituito ma gravato e la compensazione del minor valore, mentre l’art. 562 c.c. interviene solo se il donatario, tenuto a quella compensazione o al recupero del valore, è in tutto o in parte insolvente. Il coordinamento con l’art. 563 c.c. è altrettanto essenziale ma va tenuto distinto: l’art. 561 c.c. concerne ancora il rapporto col beneficiario originario dell’attribuzione, mentre l’art. 563 c.c., nel nuovo testo, esclude in via generale che la riduzione della donazione pregiudichi i terzi acquirenti onerosi, salvo il disposto dell’art. 2652, co. 1, n. 1, c.c., e sposta anche lì la tutela sul terreno della compensazione in denaro.
Sul tema dei rapporti con la trascrizione, il nuovo quadro distingue la domanda di riduzione delle donazioni, ora espressamente collocata nell’art. 2652, n. 1, c.c., dalla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, disciplinata dal n. 8, con diverse regole di opponibilità ai terzi.
La disciplina transitoria è governata dall’art. 44, co. 2, della L. n. 182/2025: il nuovo testo degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. si applica alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, sicché il criterio discriminante è la data di apertura della successione ex art. 456 c.c. e non la data della donazione. Per le successioni aperte prima di tale data continua ad applicarsi, in via transitoria, il testo previgente, salvo il meccanismo di sopravvivenza condizionata del vecchio regime mediante domanda di riduzione già notificata e trascritta, o notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore, ovvero mediante opposizione stragiudiziale alla donazione entro lo stesso termine; decorso il semestre senza tali adempimenti, il nuovo assetto si estende anche alle successioni anteriori.
Sul piano processuale, l’attore deve cumulare o comunque coordinare domanda di riduzione, domanda di restituzione e, quando il bene sia gravato da pesi efficaci, domanda di condanna alla compensazione del minor valore, allegando bene, titolo di provenienza, natura del gravame, valore del bene libero, valore del bene gravato e misura della diminuzione patrimoniale. La CTU estimativa è centrale per stimare il minor valore e per quantificare i frutti, ma non può sostituire una carenza totale di allegazione sui fatti costitutivi; su questi profili non risulta, allo stato, una giurisprudenza specifica autonoma già formata.
Gli esempi aiutano a fissare la regola vigente: se un immobile donato viene ridotto ma è gravato da ipoteca iscritta dal donatario, il bene torna al legittimario con l’ipoteca e il donatario deve compensare in denaro il minor valore residuato; se il gravame incide per 80 sul valore economico del bene, la domanda non può fermarsi alla restituzione, ma deve chiedere anche la condanna per quel differenziale nei limiti della lesione; i frutti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e non da prima; se il problema riguarda invece l’alienazione a terzo dell’immobile donato, la questione esce dall’art. 561 c.c. e va trattata con l’art. 563 c.c.
«Invero, “per effetto della risoluzione della donazione, così prodottasi, cadono i diritti dei terzi (tranne il caso previsto dall’art. 2652, n. 8, cpv, c.c.) dalla donazione stessa derivanti, cioè i diritti reali (ipoteche, servitù ed altri pesi) costituiti dal donatario a favore di altri sul bene immobile donato (art. 561, primo comma, c.c.), e ciò avviene in applicazione del principio ‘resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis’. Tuttavia, al rigore di tale principio, l’art. 563, primo comma, c.c., al fine di tutelare per quanto possibile l’acquisto che di quel bene abbia fatto il terzo, ha apportato un’eccezione stabilendo che il legittimario deve prima escutere i beni del donatario per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all’integrazione della legittima, con conseguente intangibilità dell’acquisto del terzo in caso di esito positivo dell’escussione dei beni del donatario. Solo in caso di esito negativo di tale escussione il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo chiedendogli la restituzione del bene immobile…” (Cass., II, n. 1392 del 12/09/1970); per i medesimi motivi, legittimato passivo rispetto all’azione di riduzione è soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata — i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall’omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c. (v. sul punto, Cass., II, Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017).» (Trib. Palmi 200/2025)
Casi pratici
Un immobile ricevuto per legato viene ridotto; il legatario lo aveva gravato con una servitù. Il legittimario lo riceve libero dalla servitù, salvo l’eccezione dell’art. 2652, n. 8, c.c. se la domanda di riduzione è stata trascritta oltre il termine previsto rispetto a terzi acquirenti.
Un immobile donato, gravato da ipoteca costituita dal donatario a garanzia di un mutuo, viene restituito a seguito della riduzione. Il legittimario lo riceve ancora gravato dall’ipoteca; il donatario deve versargli in denaro la differenza tra il valore del bene libero e quello gravato, nei limiti necessari a integrare la sua quota.
Lo stesso immobile donato viene alienato dal donatario a un terzo a titolo oneroso, e la successione del donante si apre dopo il 18 dicembre 2025. La questione non ricade più nell’art. 561 c.c., ma nell’art. 563 c.c. nuovo testo: il terzo non è pregiudicato dalla riduzione, e il legittimario ha un diritto di credito verso il donatario.
Una successione si è aperta nel 2024, prima della riforma. Si applica il regime previgente: il legittimario, se ricorrono i presupposti, può ancora agire in restituzione anche contro il terzo acquirente, secondo il meccanismo dell’escussione prioritaria del donatario descritto dalla giurisprudenza formatasi su quel testo.
Errori frequenti
- Applicare il regime post-riforma a una successione apertasi prima del 18 dicembre 2025, o viceversa. Il discrimine è la data di apertura della successione, non la data della donazione.
- Ritenere rilevante la data dell’atto di donazione ai fini del regime applicabile. Anche una donazione risalente ricade nel nuovo regime se il donante muore dopo il 18 dicembre 2025.
- Credere che, nel nuovo regime, il legittimario possa ancora rivendicare il bene direttamente presso il terzo acquirente a titolo oneroso. L’azione reale contro il terzo non è più prevista: resta il credito verso il donatario.
- Confondere la posizione del legatario con quella del donatario. Per il legato la restituzione è libera da pesi; per la donazione i pesi restano efficaci e si compensa in denaro.
- Limitarsi alla domanda di restituzione, senza cumulare la domanda di condanna alla compensazione del minor valore. Quando il bene donato resta gravato, la sola restituzione non esaurisce la tutela del legittimario.
- Far decorrere i frutti da un momento diverso dalla domanda giudiziale. La norma fissa la decorrenza dal giorno della domanda, non dall’apertura della successione.
- Dare per acquisita la rinunciabilità anticipata dell’azione di restituzione. È una tesi sostenibile ma non ancora consolidata: va trattata con prudenza operativa.
Cosa fare
Va anzitutto verificata la data di apertura della successione del donante o del testatore, per stabilire se si applica il regime riformato o quello previgente, e se ricorrono i meccanismi di salvaguardia per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025.
Nelle successioni soggette al nuovo regime, occorre distinguere se il bene proviene da legato — restituzione libera da pesi, salvo l’art. 2652 n. 8 — o da donazione, dove pesi e ipoteche restano efficaci e va quantificata la compensazione dovuta.
Nei casi di donazione gravata, va comparato il valore del bene libero con quello del bene gravato, tenendo conto della natura del vincolo, della sua opponibilità e della sua incidenza sulla commerciabilità, per formulare correttamente la domanda di compensazione.
Se il bene donato è stato alienato a un terzo, la tutela va impostata sull’art. 563 c.c. nel nuovo testo, non sull’art. 561 c.c.
L’atto introduttivo deve allegare il bene, il titolo di provenienza, la natura del gravame, il valore del bene libero, il valore del bene gravato e la misura della diminuzione patrimoniale, cumulando la domanda di restituzione con quella di condanna al pagamento della compensazione, quando il bene resti gravato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.