Art. 565 c.c. Categorie dei successibili
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti…, agli ascendenti…, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Funzione della norma: l’elenco delle categorie dei successibili
L’art. 565 c.c. è norma di apertura del capo sulla successione legittima: individua le categorie dei soggetti chiamati a succedere quando la devoluzione non è regolata, in tutto o in parte, dal testamento (Cass. 5336/2019; Cass. 15239/2017; Trib. Rovigo 310/2025). L’art. 565 c.c. non disciplina le quote dei singoli successibili né i dettagli dei concorsi, che restano rimessi agli articoli successivi, ma seleziona le classi dei chiamati: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e, in via finale, lo Stato. Opera quindi come elenco ordinatore delle classi chiamate dalla legge, rinviando poi alle norme successive per la disciplina dei singoli concorsi e delle rispettive quote.
La distinzione dalla successione necessaria
La differenza rispetto alla successione necessaria va mantenuta netta: la successione legittima regola la devoluzione ab intestato, mentre la successione necessaria tutela soltanto i legittimari nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina della riserva. Non tutti i successibili legittimi sono legittimari, e i due piani non vanno sovrapposti (Trib. Rovigo 310/2025; Trib. Busto Arsizio 4/2024).
Essere successibile legittimo non equivale a essere legittimario, perché la vocazione ab intestato è categoria più ampia della tutela riservataria. I parenti ulteriori o lo Stato possono essere successibili legittimi, ma non per questo diventano titolari di quota di riserva; la questione del legittimario pretermesso appartiene a un diverso piano e non modifica l’impianto dell’art. 565 c.c., che resta norma sulla devoluzione ab intestato.
Quando opera la successione legittima
La giurisprudenza è costante nel considerare la successione legittima operante non solo in mancanza totale di testamento, ma anche quando il testamento manchi soltanto per una parte del patrimonio o risulti invalido, inefficace, inammissibile o comunque insufficiente a regolare l’intera devoluzione (Cass. 5336/2019; Cass. 15239/2017; Trib. Rovigo 164/2024; Trib. Ragusa 403/2025). Ne consegue che la successione legittima ha natura suppletiva: la legge interviene quando la volontà del de cuius manca o non copre l’intero asse, e ciò si coordina con il principio generale della possibile coesistenza tra devoluzione testamentaria e devoluzione legale per la parte non disposta.
Questo è il terreno tipico della successione mista, nella quale una parte del patrimonio viene regolata dal testatore e una parte si devolve secondo le categorie dell’art. 565 c.c.: la Cassazione ha espressamente ammesso tale coesistenza, valorizzando l’art. 457 c.c. come norma di coordinamento.
Anche il rinvenimento o la pubblicazione successiva di un testamento incide direttamente sulla chiamata, perché può far venir meno la precedente devoluzione ab intestato o ridurne l’ambito: la verifica dell’esistenza di atti di ultima volontà è dunque preliminare rispetto a qualsiasi applicazione dell’art. 565 c.c. (Trib. Ragusa 403/2025).
L’esclusione degli affini
Un corollario pratico della delimitazione delle categorie è l’esclusione degli affini dalla successione legittima: il principio “adfinitatis iure nulla successio permittitur” chiarisce che gli affini non sono parenti successibili ai sensi del sistema degli artt. 565 ss. c.c., e che i rinvii normativi ai “parenti” non ne consentono l’equiparazione (Trib. Avezzano 9/2025).
L’ordine di prossimità della parentela
Quanto all’ordine e alla prossimità della parentela, il sistema è progressivo: il grado più prossimo esclude quello più remoto (Trib. Rovigo 310/2025).
La prova della qualità di successibile
La qualità di erede o successibile deve essere provata anzitutto mediante atti di stato civile, mentre le prove sostitutive sono ammesse solo nei casi e nei limiti in cui sia impossibile produrre tali atti. La semplice denuncia di successione o lo stato di famiglia non sono, da soli, sempre sufficienti a dimostrare la qualità di successibile, specie se la controparte contesta specificamente il rapporto dedotto (Cass. 15831/2025).
«È acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio, al quale deve essere data continuità, secondo il quale, in tema di successione legittima, il rapporto di parentela e di coniugio con il de cuius, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile; quando tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti o omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo ai sensi dell’art. 452 c.c. (Cass. 2506/1973; Cass. 1484/1995; Cass. 4414/1999; Cass. 7276/2006; Cass. 22192/2020; Cass. 19254/2024). Quindi, è soltanto l’impossibilità per chi vanti la qualità di erede di produrre in giudizio gli atti di stato civile, per fatti indipendenti dalla sua volontà, a non giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è designato erede dalla legge; la disposizione dell’art. 452 c.c., per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all’esigenza di prova che potrà essere data con qualsiasi mezzo, nel ricorrere dei presupposti in essa previsti — mancanza, distruzione, smarrimento dei registri dello stato civile o mancanza per qualsiasi ragione di registrazione o di annotazione del matrimonio.» (Cass. 6448/2025)
Casi pratici
Il de cuius muore senza testamento lasciando figli: la successione si apre secondo la categoria dei discendenti, con eventuale concorso del coniuge se esistente, rinviando poi alle norme successive per le quote (Trib. Siracusa 2412/2024).
Il de cuius muore senza testamento lasciando coniuge e parenti ulteriori: il coniuge rientra senz’altro tra i successibili legittimi, mentre la concreta incidenza dei parenti dipende dal sistema dei concorsi e delle esclusioni previsto negli articoli successivi.
Il de cuius lascia un testamento solo parziale: la parte non disposta si devolve secondo la successione legittima, configurandosi una successione mista.
Il de cuius non ha parenti entro il grado successibile e mancano gli altri successibili: opera soltanto il rinvio allo Stato come successibile finale.
Un fratello o un altro parente ulteriore è chiamato per successione legittima: può essere successibile legittimo senza essere legittimario, a dimostrazione che i due status non coincidono.
Giurisprudenza
Cass. 5336/2019 e Cass. 15239/2017 confermano la natura suppletiva della successione legittima e la sua coesistenza con la devoluzione testamentaria nei casi di successione mista, valorizzando l’art. 457 c.c. come norma di coordinamento. Trib. Rovigo 310/2025 ribadisce la funzione dell’art. 565 c.c. come elenco ordinatore delle classi di successibili e la netta distinzione tra successibile legittimo e legittimario. Trib. Ragusa 403/2025 sottolinea la rilevanza del rinvenimento o della pubblicazione successiva di un testamento sulla chiamata già apertasi per legge. Trib. Avezzano 9/2025 esclude gli affini dal novero dei parenti successibili ai sensi degli artt. 565 ss. c.c. Cass. 15831/2025 e Cass. 6448/2025 fissano i criteri di prova della qualità di successibile, imperniati sugli atti di stato civile e sul ricorso residuale alla prova libera ex art. 452 c.c.
Errori frequenti
- Ritenere che essere successibile legittimo equivalga a essere legittimario. Sono status distinti: la vocazione ab intestato è categoria più ampia della tutela riservataria.
- Applicare la successione legittima solo in assenza totale di testamento. Opera anche quando il testamento è parziale, invalido, inefficace o insufficiente a coprire l’intero asse.
- Considerare gli affini come parenti successibili. Il principio “adfinitatis iure nulla successio permittitur” li esclude dal sistema degli artt. 565 ss. c.c.
- Ritenere sufficiente la denuncia di successione o lo stato di famiglia per provare la qualità di successibile. Se la controparte contesta specificamente il rapporto, serve la prova tramite atti di stato civile.
- Trascurare di verificare l’esistenza di un testamento prima di applicare le regole della devoluzione legittima. Il rinvenimento successivo di un atto di ultima volontà può far venir meno o ridurre la chiamata ab intestato già apertasi.
Cosa fare
Va anzitutto verificata l’esistenza, la validità e l’efficacia di un testamento, e se esso copre l’intero asse ereditario o solo una parte, prima di applicare le categorie dell’art. 565 c.c.
Va individuata la categoria di successibili effettivamente chiamata, tenendo conto del principio per cui il grado di parentela più prossimo esclude quello più remoto.
Non va confusa la qualità di successibile legittimo con quella di legittimario: la prima riguarda la devoluzione ab intestato, la seconda la tutela della quota di riserva, e le due posizioni vanno accertate separatamente.
Per provare il rapporto di parentela o coniugio, vanno raccolti gli atti di stato civile; solo in caso di effettiva impossibilità di produrli — per mancanza, distruzione o smarrimento dei registri — è ammessa la prova con qualsiasi mezzo ai sensi dell’art. 452 c.c.
Vanno esclusi dal novero dei successibili gli affini, che non rientrano nel sistema della successione legittima disciplinato dagli artt. 565 ss. c.c.
Nota della Redazione
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