Art. 583 c.c. Successione del solo coniuge
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.
Funzione residuale della norma
L’art. 583 c.c. regola l’ipotesi in cui il coniuge superstite succede da solo nella successione legittima, disponendo che, in mancanza di figli, di ascendenti e di fratelli o sorelle, tutta l’eredità si devolve al coniuge. Svolge quindi una funzione residuale rispetto al concorso del coniuge con i figli di cui all’art. 581 c.c. e rispetto al concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle di cui all’art. 582 c.c.
Il quadro generale della delazione legittima
La norma opera nel quadro generale della delazione legittima fissato dall’art. 457 c.c., e trova quindi applicazione quando manca, in tutto o in parte, la successione testamentaria.
Distinzione dalla successione necessaria e dalla successione dello Stato
La norma resta distinta sia dalla successione necessaria del coniuge, disciplinata dall’art. 540 c.c., sia dalla successione dello Stato, che interviene solo in mancanza di altri successibili ai sensi dell’art. 586 c.c.
Casi pratici
Il de cuius muore senza testamento, senza figli, senza ascendenti in vita e senza fratelli o sorelle: l’intera eredità si devolve al coniuge superstite.
Il de cuius lascia un testamento parziale che non copre l’intero asse, e non vi sono figli, ascendenti né fratelli o sorelle: la parte non disposta si devolve interamente al coniuge.
Se invece esistono ancora ascendenti o fratelli, anche in numero ridotto, la loro presenza impedisce l’applicazione dell’art. 583 c.c.: si applica invece l’art. 582 c.c., con la ripartizione tra coniuge e parenti superstiti.
La quota di riserva spettante al coniuge come legittimario, disciplinata dall’art. 540 c.c., resta un piano distinto: non va confusa con la devoluzione dell’intera eredità prevista dall’art. 583 c.c. per la successione legittima.
Errori frequenti
- Applicare l’art. 583 c.c. quando esistono ancora ascendenti, fratelli o sorelle del de cuius. In tal caso si applica l’art. 582 c.c., non l’art. 583 c.c.
- Confondere la devoluzione dell’intera eredità al coniuge ex art. 583 c.c. con la quota di riserva spettante al coniuge come legittimario. Sono regimi distinti, disciplinati rispettivamente dall’art. 583 c.c. e dall’art. 540 c.c.
- Ritenere che l’art. 583 c.c. si applichi solo in assenza totale di testamento. Opera anche per la parte di asse non regolata da un testamento parziale.
- Applicare la successione dello Stato quando il coniuge superstite ha ancora diritto a succedere. Lo Stato interviene solo in mancanza di ogni altro successibile, incluso il coniuge.
Cosa fare
Va verificata l’assenza di figli, di ascendenti e di fratelli o sorelle del de cuius, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 583 c.c.
Va accertata l’esistenza di un testamento e, in caso di testamento parziale, va verificato se la parte non disposta debba devolversi al coniuge secondo questa norma.
Va sempre distinta la devoluzione dell’intera eredità ex art. 583 c.c. dalla quota di riserva del coniuge come legittimario ex art. 540 c.c.
L’apertura della successione a favore dello Stato va esclusa finché il coniuge superstite abbia diritto a succedere.
Nota della Redazione
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