Art. 585 c.c. Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.
Funzione della norma e presupposto applicativo
L’art. 585 c.c. disciplina, nella successione legittima, la posizione del coniuge superstite quando al momento dell’apertura della successione sia in corso uno stato di separazione personale, distinguendo nettamente tra coniuge separato senza addebito e coniuge separato con addebito, e mantenendo distinto questo piano sia dalla successione necessaria sia dalla posizione dell’ex coniuge divorziato.
Il presupposto applicativo della norma è che la successione si apra durante la separazione personale, con permanenza del vincolo matrimoniale: la separazione non scioglie il matrimonio, mentre il divorzio sì, e proprio per questo il coniuge separato resta, in astratto, “coniuge”, mentre il divorziato non lo è più (Trib. Catania, Lavoro, sent. 1361/2025).
Il coniuge separato senza addebito
Il primo comma dell’art. 585 c.c. stabilisce che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato: sul piano della successione legittima, concorre secondo le ordinarie regole degli artt. 581, 582 e 583 c.c., e, sul piano della successione necessaria, mantiene la parità di trattamento confermata dall’art. 548, co. 1, c.c.
La giurisprudenza conferma che il separato senza addebito conserva anche i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare, purché l’immobile mantenga un collegamento effettivo con la destinazione familiare, e precisa che gli effetti della separazione decorrono dalla pubblicazione della sentenza: se il decesso interviene prima di tale momento, il superstite eredita come coniuge non separato.
Il coniuge separato con addebito
Il secondo comma dell’art. 585 c.c. rinvia invece all’art. 548, co. 2, c.c., con la conseguenza che il coniuge separato con addebito perde la qualità di erede legittimo e di legittimario, e può vantare solo un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del defunto. Questo assegno vitalizio ha natura assistenziale e non ereditaria in senso proprio, è parametrato alle sostanze ereditarie e al numero e qualità degli eredi legittimi, e non può superare la misura della prestazione alimentare goduta in vita.
La distinzione tra mantenimento, alimenti e assegno vitalizio successorio
Sul piano pratico occorre distinguere con rigore tra assegno di mantenimento, alimenti e assegno vitalizio successorio, poiché solo il godimento degli alimenti rileva come presupposto diretto del diritto previsto dagli artt. 585 e 548 c.c.
Il momento rilevante: il passaggio in giudicato dell’addebito
La giurisprudenza ribadisce che l’esclusione dalla successione per addebito opera solo se la sentenza che lo contiene è passata in giudicato prima della morte del coniuge. Se il decesso interviene durante il giudizio di separazione, o prima del giudicato sull’addebito, il processo si estingue e il superstite non può essere considerato separato con addebito ai fini successori.
Casi pratici
Due coniugi sono separati senza addebito quando uno di essi muore: il coniuge superstite conserva gli stessi diritti successori di un coniuge non separato, e concorre con figli, ascendenti o fratelli secondo le regole ordinarie.
Il coniuge superstite, separato senza addebito, continuava ad abitare la casa già adibita a residenza familiare: conserva il diritto di abitazione e uso sui mobili, purché l’immobile mantenga un collegamento effettivo con la destinazione familiare.
La sentenza di separazione con addebito a carico del coniuge superstite è passata in giudicato prima della morte dell’altro coniuge, e il superstite riceveva alimenti dal defunto: perde la qualità di erede e di legittimario, ma ha diritto a un assegno vitalizio, parametrato alle sostanze ereditarie e comunque non superiore alla prestazione alimentare di cui godeva.
Il giudizio di separazione con richiesta di addebito è ancora pendente, senza sentenza passata in giudicato, quando uno dei coniugi muore: il processo si estingue e il coniuge superstite non può essere considerato separato con addebito ai fini successori, conservando quindi i diritti ordinari.
Errori frequenti
- Ritenere che la separazione, di per sé, faccia perdere al coniuge superstite i diritti successori. Solo l’addebito, con sentenza passata in giudicato prima della morte, produce questo effetto.
- Applicare gli effetti della separazione da un momento anteriore alla pubblicazione della sentenza. Se il decesso interviene prima, il superstite eredita come coniuge non separato.
- Confondere l’assegno di mantenimento con gli alimenti ai fini dell’assegno vitalizio successorio. Solo il godimento effettivo degli alimenti rileva ai sensi degli artt. 585 e 548 c.c.
- Considerare separato con addebito il coniuge quando il relativo giudizio non si è concluso con sentenza passata in giudicato prima della morte dell’altro coniuge. In tal caso il processo si estingue e l’addebito non rileva ai fini successori.
- Riconoscere al coniuge separato con addebito un assegno vitalizio superiore alla prestazione alimentare goduta in vita. La norma pone questo limite espresso.
Cosa fare
Va verificato se, al momento dell’apertura della successione, fosse in corso una separazione personale e se sia stata pronunciata sentenza di addebito passata in giudicato prima della morte.
Se il coniuge superstite è separato senza addebito, vanno applicate le ordinarie regole di concorso della successione legittima e la parità di trattamento nella successione necessaria.
Se il coniuge superstite è separato con addebito, va verificato se al momento dell’apertura della successione godesse effettivamente degli alimenti a carico del defunto, presupposto per l’assegno vitalizio.
L’eventuale assegno vitalizio va quantificato tenendo conto delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi legittimi, e del limite rappresentato dalla misura della prestazione alimentare goduta in vita.
Va verificato lo stato del giudizio di separazione al momento della morte, per accertare se il processo si sia estinto senza sentenza di addebito passata in giudicato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.