Art. 591 c.c. Casi d’incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Funzione della norma
L’art. 591 c.c. ha una funzione di delimitazione negativa della capacità testamentaria: possono disporre per testamento tutti coloro che non siano dichiarati incapaci dalla legge. I casi di incapacità di testare sono poi individuati tassativamente e restano di stretta interpretazione, non estensibili in via analogica.
Il minore di età
Il minore non ha compiuto la maggiore età e non può validamente testare: il testamento redatto in questa condizione è annullabile.
L’interdetto per infermità di mente
Rileva lo status risultante dalla pronuncia di interdizione, distinto sia dall’inabilitazione sia dall’amministrazione di sostegno: l’incapacità di testare colpisce solo l’interdetto, in forza dello status legalmente accertato, non chi sia semplicemente inabilitato.
L’incapacità naturale: nozione e onere della prova
«La giurisprudenza, in un’ottica di massima tutela del soggetto debole, ha da tempo chiarito come, in difetto di un provvedimento giudiziale di interdizione, spetti alla parte che invoca l’incapacità del testatore al momento della redazione dell’atto di ultima volontà (da intendersi quale assenza della facoltà di autodeterminarsi e di esprimere i propri desiderata a causa di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, e non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius) provarla (Cass. 10571/1998; Cass. 3934/2018: “In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”) anche mediante presunzioni (Cass. 26873/2019). La valutazione deve essere effettuata sulla base delle condizioni intellettive del de cuius al momento della redazione del testamento e non può prescindere dal contenuto della scheda testamentaria, dal quale è possibile desumere indici relativi a serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (Cass. 230/2011).» (Trib. Ferrara 342/2025)
Lo stato di capacità è la regola, l’incapacità l’eccezione: l’onere della prova grava, di norma, su chi impugna il testamento, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso l’onere si sposta su chi voglia avvalersi dell’atto, che dovrà provarne la redazione in un momento di lucido intervallo.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno
«Nell’ordinamento giuridico si è passati da una definizione onnicomprensiva, monolitica e statica di “capacità di intendere e di volere”, che la persona possiede o meno, ad un concetto dinamico con possibilità di differenziare sottotipi, diversamente operanti a seconda del contesto e della richiesta cognitiva, e che possono essere compromesse e/o risparmiate singolarmente, considerato che le abilità necessarie perché un soggetto sia capace di prendere decisioni finanziarie e/o testamentarie sono verosimilmente differenti da quelle indispensabili, ad esempio, nel consenso ad un atto medico, nell’essere riconosciuti idonei alla guida o nel fare una donazione.» (Trib. Ferrara 342/2025)
Non è preclusa, di regola, la possibilità di testare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno (Cass. 6079/2020), salvo diversa disposizione del decreto di apertura, giustificata nelle ipotesi in cui risulti compromesso ogni residuo barlume di manifestazione volitiva e rappresentativa del soggetto.
«Di regola, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c., co. 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411 c.c., co. 4°, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario. […] L’estensione non implica, tramite la tecnica della relatio, il richiamo della specifica norma limitativa (ad esempio l’art. 591 c.c., co. 2°, n. 2, che vieta di testare agli interdetti per infermità mentale). Occorre tuttavia che, sia pure in forma implicita, la limitazione di capacità risulti specificamente stabilità con il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, o con un successivo decreto motivato del giudice tutelare. In assenza di qualsiasi riferimento in tali provvedimenti ed atti all’incapacità di fare testamento, non sono consentite valutazioni logiche o di coerenza fondate sull’ampiezza degli atti per i quali i provvedimenti abbiano previsto la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. […] Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex art. 411 co. 4° c.c., che intenda escludere la capacità di testare del soggetto ammesso al beneficio dell’amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev’essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria. […] Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo: l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Tertium non datur.» (Cass. 2648/2026)
Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non determina, di per sé, uno status di incapacità della persona (Corte Cost. 440/2005): non è quindi possibile estendere in via analogica all’amministrazione di sostegno l’incapacità di testare prevista per l’interdetto dall’art. 591, comma 2, n. 2, c.c. La limitazione della capacità di testare richiede sempre un provvedimento specifico e motivato.
Il momento rilevante: l’istante della redazione del testamento
Il momento rilevante ai fini della valutazione dell’incapacità è esclusivamente quello della redazione del testamento, come dice espressamente la norma: eventi anteriori o posteriori hanno soltanto valore indiziario, sia in senso favorevole sia in senso contrario. Una patologia precedente o successiva non basta da sola a invalidare o a salvare l’atto se non viene collegata al preciso momento genetico della scheda testamentaria.
Da questo principio deriva una distinzione pratica: se l’infermità è grave e permanente, può formarsi una presunzione di incapacità nel periodo interessato, con spostamento dell’attenzione probatoria sul possibile lucido intervallo; se invece la patologia è intermittente, progressiva o episodica, la prova deve essere ancora più rigorosamente ancorata all’istante in cui il testamento fu formato (Cass. 15708/2025; Trib. Ravenna 396/2025).
L’azione di annullamento e la prescrizione quinquennale
Il termine di cinque anni per impugnare il testamento nei casi di incapacità decorre, per espressa previsione dell’art. 591, comma 3, c.c., dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
«Per esecuzione del testamento, al fine in questione, deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore, come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono a far decorrere il detto termine né la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, né la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria.» (Cass. 4449/2020, richiamando Cass. 892/1987 e Cass. 18560/2009)
«Il termine di prescrizione di cinque anni […] decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie […], evidenziandosi, altresì, come non sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo status dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento […] al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.» (Cass. 4449/2020, richiamando Cass. 2585/1962 e Cass. 9466/2012)
Principio di diritto: «L’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti […] riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti» (Cass. 4449/2020).
Casi pratici
Un testatore, affetto da una patologia neurodegenerativa grave e permanente accertata negli anni precedenti la redazione del testamento, dispone dei propri beni: si può formare una presunzione di incapacità riferita a quel periodo, e spetta a chi vuole avvalersi dell’atto dimostrare che fu redatto in un momento di lucido intervallo.
Un beneficiario di amministrazione di sostegno, il cui decreto di nomina nulla dice sulla capacità di testare, redige un testamento olografo: l’atto è valido, perché in assenza di una limitazione specificamente motivata la capacità di testare resta integra.
Dopo la morte del testatore, un chiamato all’eredità inizia a percepire i canoni di locazione di un solo immobile ereditario: questa condotta gestionale fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento per incapacità, anche se non riguarda l’intero patrimonio ereditario.
Il testamento olografo viene pubblicato e viene presentata la denuncia di successione con pagamento della relativa imposta: nessuno di questi atti fa decorrere il termine di prescrizione, trattandosi di atti preparatori o dovuti, non di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Errori frequenti
- Ritenere che una diagnosi psichiatrica, di per sé, dimostri l’incapacità di testare. Occorre la prova che, a causa dell’infermità, il soggetto fosse privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
- Estendere in via analogica al beneficiario di amministrazione di sostegno l’incapacità di testare prevista per l’interdetto. L’estensione richiede un provvedimento specifico e motivato del giudice tutelare o del notaio rogante, non un’automatica equiparazione.
- Far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla pubblicazione del testamento o dalla denuncia di successione. Rileva solo l’esecuzione concreta delle disposizioni testamentarie, anche parziale.
- Valutare l’incapacità con riferimento a un periodo diverso da quello della redazione del testamento. Eventi anteriori o posteriori hanno valore solo indiziario, non decisivo.
Cosa fare
Va accertato, con riferimento esclusivo al momento della redazione del testamento, se il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Va verificato, in presenza di amministrazione di sostegno, se il decreto di nomina o un successivo provvedimento del giudice tutelare (o l’atto del notaio rogante) contenga una limitazione specifica e motivata della capacità di testare.
Va individuato con precisione il primo atto di esecuzione, anche parziale, delle disposizioni testamentarie, per calcolare correttamente il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento.
Va raccolta, a sostegno dell’incapacità naturale, ogni prova utile anche di natura presuntiva, incluso il contenuto della scheda testamentaria stessa, da cui desumere indici di serietà, normalità e coerenza delle disposizioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.