Art. 603 c.c. Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Funzione della norma
L’art. 603 c.c. disciplina il testamento pubblico come forma ordinaria di testamento ricevuta dal notaio e strutturata secondo una sequenza solenne di dichiarazione del testatore, riduzione per iscritto, lettura, menzioni e sottoscrizioni. La garanzia è più intensa rispetto al testamento olografo e diversa da quella del testamento segreto, perché qui la volontà è formalizzata in un atto pubblico notarile, ma resta pur sempre volontà personalissima del testatore e non del notaio.
La sequenza formale: dichiarazione, riduzione per iscritto, lettura, menzione
«Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. 1649/2017; Cass. 2742/1975). La legge prescrive, a pena di nullità, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, ne dia lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi: l’osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa a raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore (Cass. 3552/1971). Nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni, tale finalità non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo. La legge, nella sostanza, prescrive che siano adempiute le seguenti formalità: a) dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni; b) riduzione di essa per iscritto a cura del notaio; c) lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni; d) menzione dell’esecuzione di tali formalità. Non è però necessario che tutte le operazioni siano effettuate senza soluzione di continuità.» (Cass. 30221/2023; Cass. 27585/2024; Trib. Parma 62/2025; App. Genova 310/2025; Trib. Cosenza 2272/2024; Trib. La Spezia 298/2024)
Colloqui preliminari e bozze: rilevano solo se la volontà non è rinnovata nella fase solenne
«Era seguita una interlocuzione tra la notaia e la testatrice (rientrando nei precisi doveri di diligenza del notaio quello di indagare la reale volontà della parte, onde inquadrare le intenzioni del testatore nel sistema della legge ed a darne pratica attuazione, senza che tale compito infranga il precetto della libertà e spontaneità delle disposizioni testamentarie), all’esito della quale la testatrice era pervenuta alla diversa determinazione di istituire unica erede altra persona. Deve reputarsi che proprio tale colloquio abbia permesso la definitiva formulazione delle volontà testamentarie e che il verbale di redazione del testamento pubblico abbia avuto ad oggetto la raccolta delle volontà in tal senso determinatesi, non potendo pertanto più spiegare alcuna influenza, ai fini dell’accertamento della presenza dei testimoni, quanto in precedenza avvenuto, trattandosi di una fase che presenta una soluzione di continuità rispetto alla definitiva manifestazione di volontà. La necessità della presenza di testimoni e del rispetto delle formalità prescritte dalla legge si pone quindi solo in relazione a tutte le attività intraprese dopo il colloquio riservato con la notaia, per le quali fa piena fede l’atto pubblico.» (Cass. 30221/2023; Cass. 27585/2024; App. Genova 310/2025)
Colloqui preliminari, indicazioni, bozze o predisposizione materiale anticipata della scheda non invalidano di per sé il testamento pubblico, purché nella fase solenne di ricevimento il testatore rinnovi personalmente la dichiarazione della propria volontà davanti al notaio e ai testimoni e il notaio ne dia atto.
La fede privilegiata dell’atto pubblico e i limiti dell’impugnazione
Ciò che il notaio attesta di aver compiuto o percepito in sua presenza rientra nella fede privilegiata dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.; Cass. 30135/2025, in relazione a un caso di problemi di vista del testatore). Se si contesta che la lettura non vi sia stata, o che i testimoni non fossero presenti quando il notaio attesta il contrario, la censura incide sull’estrinseco dell’atto e richiede la querela di falso, perché investe la veridicità delle attestazioni notarili coperte da pubblica fede.
«Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell’atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (Cass. 12386/2006; Cass. 10702/2005; Cass. 4865/1998; Cass. 672/1998; Cass. 10219/1996) che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (Cass. 6959/1999). La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall’art. 2700 c.c. (Cass. 18848/2023; Cass. 6959/1999).» (Trib. Chieti 323/2025)
Se invece si deduce che il testatore, pur avendo reso quelle dichiarazioni davanti al notaio, fosse naturalmente incapace o vittima di captazione, dolo o violenza, la contestazione riguarda il contenuto intrinseco o le condizioni soggettive della volontà e non richiede querela di falso.
La sottoscrizione: requisito essenziale e sua sostituzione
«La “grave difficoltà” del testatore a sottoscrivere il testamento pubblico può consistere anche in un impedimento di natura psichica e transeunte (Cass. 2101/1950), come un particolare stato emotivo, o nella incapacità fisica, come lo sfinimento e la spossatezza, anche dovuti all’età avanzata (Cass. 6978/2011), che il notaio, a pena di nullità, non deve limitarsi ad attestare, dovendo invece espressamente menzionare nell’atto l’analoga dichiarazione resa dal testatore. Anche la condizione di analfabetismo del testatore concreta un impedimento oggettivo a sottoscrivere, non esclusa dalla marginale capacità di saper riprodurre i segni grafici del proprio nome e cognome con l’ausilio di un modello e a mo’ di disegno (Cass. 1073/1992) o ricopiando un prototipo (Cass. 10605/1990). Allorquando il notaio abbia fatto menzione nel testamento pubblico della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione, occorre che tale causa sussista nella realtà: diversamente, la solennità dell’atto resta vulnerata nella sua essenza inderogabile e il vizio è riconducibile alla nullità prevista dal primo comma dell’art. 606 c.c. per mancanza della sottoscrizione (Cass. 4781/1978; Cass. 27824/2008).» (Trib. Larino 144/2024)
«Il testamento pubblico non sottoscritto di pugno dal testatore, il quale abbia dichiarato al notaio di “non saper sottoscrivere” per aver dimenticato i caratteri della scrittura, resta formalmente valido quanto al profilo della sottoscrizione se munito della dichiarazione sostitutiva raccolta dal notaio, come previsto sia dall’art. 603, comma 3, c.c., sia dall’art. 51, n. 10, della legge notarile. La sottoscrizione del testamento risponde al fine di dotare la scheda testamentaria di una risultanza estrinseca che, anche dopo la morte del testatore, permetta di ricondurre la scheda al testatore, il quale, sottoscrivendola, ne ha fatto proprio il contenuto assumendone la paternità (Cass. 18616/2017, riferita al testamento olografo ma applicabile, mutatis mutandis, al testamento pubblico). Chi contesta l’autografia della sottoscrizione deve dimostrare che essa non è stata apposta dal testatore. Chi invece contesta la veridicità della dichiarazione di incapacità o impossibilità a sottoscrivere, presente in un testamento pubblico in luogo della sottoscrizione, deve dimostrare non che il testatore non ha reso la dichiarazione – il che richiederebbe la querela di falso, poiché il notaio attesta che la dichiarazione è stata resa in sua presenza – ma che, rendendola, il testatore non ha detto il vero, ossia ha dato conto di un’impossibilità o incapacità di sottoscrivere in realtà non sussistente.» (Trib. Vicenza 792/2025)
«La causa impeditiva della sottoscrizione può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo: il de cuius può, ad esempio, non riuscire a sottoscrivere l’atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da estrema debolezza o dall’età avanzata (Cass. 27824/2008; Cass. 9674/1996; Cass. 1073/1992).» (Trib. Viterbo 7/2025)
«Non indicando il codice civile le modalità con cui la sottoscrizione deve essere apposta, si fa riferimento all’art. 51, n. 10, della legge notarile, che prevede debba essere riportata “per esteso” (Cass. 1999/1966), sebbene l’uso di uno pseudonimo, laddove abitualmente utilizzato dal testatore e riconosciuto come identificativo della persona nella vita di relazione, non incida sulla validità del testamento. La leggibilità richiesta dall’art. 53 della legge notarile riguarda il contenuto dell’atto, non la sottoscrizione: la firma deve essere apposta secondo la grafia abituale del testatore, anche se ordinariamente illeggibile, purché non si tratti di una mera sigla o di un segno privo di collegamento con il sottoscrittore. Imporre al testatore una firma leggibile ma diversa dalla sua grafia usuale rischierebbe di renderla non attribuibile con certezza; consentire un segno grafico qualunque, privo di riferimento abituale, produrrebbe lo stesso vulnus.» (Trib. Viterbo 7/2025)
«Il principio, riferito al testamento olografo, secondo cui la scrittura deve rivelare inequivocabilmente il movimento grafico della mano quale impronta della personalità del testatore, con caratteristiche di individualità, normalità e abitualità, trova applicazione anche per la sola firma da apporre al testamento pubblico, che per essere valida deve rappresentare la personalità del testatore, in relazione alla sua età e al suo patrimonio culturale e sociale.» (Trib. Viterbo 7/2025)
Va distinta l’impossibilità fisica di sottoscrivere dall’incapacità di intendere e di volere: la prima attiene alla forma pubblica e alle sue menzioni; la seconda riguarda la capacità di testare ed esula dalla fede privilegiata dell’atto.
Le menzioni obbligatorie e il rigore del modello legale
Le menzioni obbligatorie richieste dall’art. 603 c.c. hanno funzione insieme probatoria e garantistica, perché documentano lo svolgimento della sequenza legale e consentono di verificare ex post che la dichiarazione, la lettura e le sottoscrizioni siano avvenute nelle forme dovute. La giurisprudenza esclude una lettura sacramentale delle formule: se la sostanza della formalità risulta dall’atto, talune inesattezze terminologiche o irregolarità non decisive non travolgono automaticamente il testamento. Resta comunque fermo il rigore del modello legale: in un caso concreto, un testamento non scritto di pugno dal testatore, ad eccezione della sottoscrizione, è stato dichiarato nullo per difformità dal modello legale dell’art. 602 c.c., con conseguente apertura della successione ab intestato (Trib. Ravenna 465/2025).
La protezione del testatore che non sa o non può leggere, scrivere o sottoscrivere
Per il testatore muto, sordo o sordomuto si osservano le norme della legge notarile per gli atti pubblici di queste persone; se il testatore è incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. Questa protezione opera solo se le dichiarazioni e le menzioni notarili sono coerenti con la situazione reale e documentano correttamente l’impedimento o la difficoltà, e non si risolvono in una mera clausola di stile priva di riscontro effettivo.
Errori frequenti
- Ritenere che la predisposizione anticipata della scheda da parte del notaio invalidi sempre il testamento. È valido se, prima della lettura, il notaio fa manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni.
- Considerare sufficiente l’approvazione del testatore espressa con monosillabi o gesti del capo in sostituzione della dichiarazione di volontà. La legge richiede una vera e propria manifestazione di volontà, non una semplice conferma passiva del testo già letto.
- Proporre querela di falso per contestare la capacità o la genuinità della volontà del testatore. La querela di falso serve solo a contestare quanto il notaio attesta di aver percepito direttamente (presenza dei testimoni, lettura, dichiarazioni rese); l’incapacità naturale o i vizi della volontà si contestano con altri mezzi di prova.
- Ritenere che la sola dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere, menzionata dal notaio, sia inattaccabile. È possibile dimostrare che la causa impeditiva dichiarata non sussisteva realmente, senza necessità di querela di falso, poiché si contesta la veridicità della dichiarazione resa dal testatore, non il fatto che il notaio l’abbia raccolta.
- Confondere l’impossibilità fisica di sottoscrivere con l’incapacità naturale del testatore. Sono profili distinti: il primo attiene alla forma dell’atto, il secondo alla capacità di testare.
Cosa fare
Va verificato se, in caso di scheda predisposta anticipatamente dal notaio, la volontà del testatore sia stata rinnovata in presenza dei testimoni prima della lettura dell’atto.
Va distinta la contestazione relativa a quanto il notaio attesta di aver direttamente percepito (da proporre con querela di falso) da quella relativa alla capacità o alla genuinità della volontà del testatore (da provare con altri mezzi).
In presenza di dichiarazione di impossibilità o grave difficoltà a sottoscrivere, va verificata l’effettiva sussistenza della causa impeditiva dichiarata, distinguendo l’onere di provarne la falsità da quello, diverso, di contestare l’autografia di una sottoscrizione effettivamente apposta.
Va controllato che tutte le menzioni obbligatorie previste dall’art. 603 c.c. risultino dall’atto, verificando se eventuali imprecisioni terminologiche incidano sulla sostanza delle formalità o restino irrilevanti.
Nota della Redazione
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