Art. 604 c.c. Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Funzione della norma e natura di atto complesso
L’art. 604 c.c. disciplina il testamento segreto come forma ordinaria caratterizzata da una combinazione tra segretezza del contenuto della scheda testamentaria e garanzia notarile della consegna e custodia, in posizione intermedia rispetto al testamento olografo, che presuppone autografia integrale, e al testamento pubblico, nel quale il notaio riceve e redige la volontà dichiarata dal testatore.
L’articolo riguarda soprattutto la scheda testamentaria, mentre la consegna al notaio e l’atto di ricevimento appartengono al completamento strutturale della fattispecie e sono disciplinati dall’art. 605 c.c. Il testamento segreto è quindi un atto complesso, nel quale il difetto della scheda e il difetto dell’atto di ricevimento vanno tenuti distinti sia sul piano ricostruttivo sia su quello contenzioso.
La scheda testamentaria e l’atto di ricevimento: due elementi distinti
«L’atto di ricezione del notaio contiene l’espressa qualificazione formale del testamento come segreto e, nella sostanza, tutti gli elementi necessari ad integrare i requisiti di cui all’art. 604 c.c. e ss., quali: la menzione del fatto della consegna, la dichiarazione del testatore che in quel plico è contenuto il suo testamento, la dichiarazione dell’assistenza dei testimoni a tutte le formalità, l’indicazione dell’impronta dei sigilli, l’indicazione del numero di sigilli, la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio. Parimenti anche il verbale di apertura e pubblicazione.» (Trib. Padova 1166/2025)
La data del testamento segreto: rileva solo quella dell’atto di ricevimento
«Dalla natura di atto complesso che caratterizza il testamento segreto (inscindibilmente composto dai due atti sopra richiamati) discende la conseguenza che la data del testamento segreto coincide esclusivamente con quella del secondo atto, vale a dire dell’atto di ricevimento da parte del notaio. In generale, la scheda testamentaria non richiede né l’autografia (perché può essere scritta sia dal testatore che da terzi) né l’apposizione della data, poiché questa verrà apposta dal notaio nell’atto di ricevimento. Di conseguenza, se il testatore ha apposto sulla scheda una data diversa da quella risultante dall’atto di ricevimento, sarà quest’ultima, e non la prima, la data del testamento, perché la volontà mortis causa si considera manifestata il giorno in cui il notaio riceve il testamento, a nulla rilevando un’eventuale data diversa apposta sulla scheda testamentaria. Quest’ultima data potrà avere rilevanza solo nell’ipotesi di testamento segreto invalido, che potrà, se ne ha i requisiti, essere convertito in testamento olografo ex art. 607 c.c.» (Trib. Padova 1166/2025)
La redazione della scheda: chi può scriverla
Il dato centrale dell’art. 604 c.c. è che la scheda può essere scritta dal testatore, scritta da un terzo, scritta in parte dal testatore e in parte da altri, oppure formata con mezzi meccanici. Emerge qui la differenza strutturale rispetto all’olografo: nel testamento segreto non è richiesta l’autografia integrale del testo, ma un sistema di sottoscrizioni rafforzate che supplisce alla possibile eterografia o meccanicità della scheda.
Il sistema di sottoscrizioni rafforzate
La sottoscrizione della scheda ha funzione di attribuzione e approvazione del contenuto. Se la scheda è scritta dal testatore, la firma deve trovarsi alla fine delle disposizioni. Se invece la scheda è scritta in tutto o in parte da altri, o con mezzi meccanici, il testatore deve sottoscrivere ciascun mezzo foglio, unito o separato, oltre alla chiusura finale richiesta dalla struttura della scheda: la legge pretende una riferibilità forte di ogni segmento materiale del documento alla volontà del disponente.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve dichiarare al notaio, al momento della consegna, di aver letto il testamento e deve indicare la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di questa dichiarazione si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere: esclusione dal testamento segreto
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto: la forma presuppone che il testatore sia comunque in grado di prendere cognizione diretta del contenuto della scheda prima della consegna, condizione che la norma pone come limite assoluto di ammissibilità della forma.
La segretezza come elemento funzionale della forma
La segretezza del contenuto è elemento funzionale della forma: il notaio assicura custodia e certezza della consegna, ma non deve necessariamente conoscere le disposizioni contenute nella scheda, e proprio per questo l’atto di ricevimento ha natura distinta dalla scheda stessa. Anche sul piano probatorio questa distinzione è decisiva: la data rilevante del testamento segreto, come atto perfetto, è quella dell’atto di ricevimento, non quella eventualmente apposta sulla scheda, poiché è con la consegna ricevuta dal notaio che la forma si completa.
Errori frequenti
- Ritenere che la scheda del testamento segreto debba essere autografa come nel testamento olografo. Può essere scritta dal testatore, da un terzo, o con mezzi meccanici: ciò che la legge richiede è un sistema di sottoscrizioni rafforzate, non l’autografia integrale.
- Considerare rilevante la data eventualmente apposta sulla scheda testamentaria. La data del testamento segreto è esclusivamente quella dell’atto di ricevimento notarile, salvo il caso di conversione ex art. 607 c.c. in caso di invalidità.
- Omettere la sottoscrizione su ciascun mezzo foglio quando la scheda è scritta da terzi o con mezzi meccanici. La sottoscrizione del solo foglio finale non è sufficiente in questi casi.
- Ammettere al testamento segreto chi non sa o non può leggere. La norma esclude in modo assoluto questa possibilità, a differenza di quanto previsto per il testamento pubblico.
Cosa fare
Va verificato chi abbia materialmente scritto la scheda testamentaria, per accertare se il sistema di sottoscrizioni rafforzate sia stato correttamente osservato su ciascun mezzo foglio.
Va individuata la data rilevante del testamento segreto nell’atto di ricevimento notarile, e non in quella eventualmente presente sulla scheda.
Se il testatore sa leggere ma non sa scrivere, o non ha potuto sottoscrivere, va controllato che la relativa dichiarazione e la causa dell’impedimento risultino espressamente menzionate nell’atto di ricevimento.
Va accertato che il testatore fosse comunque in grado di leggere il contenuto della scheda prima della consegna, condizione indispensabile per la validità della forma segreta.
Nota della Redazione
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