Conversione del lavoro a tempo determinato: competenza del TAR del luogo degli effetti diretti (TAR Lazio n. 13761 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di competenza territoriale degli effetti diretti di cui all’art. 13 c.p.a. si determina, in relazione alla domanda di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con riferimento al luogo in cui il rapporto stesso ha avuto la sua ultima esplicazione, e non già al luogo di residenza del ricorrente. Ne consegue che, ove l’ultima assegnazione sia avvenuta presso un ufficio sito nella circoscrizione di un Tribunale Amministrativo Regionale diverso da quello adito, quest’ultimo deve declinare la propria competenza in favore del primo.
Il Fatto
La ricorrente, militare in servizio presso un reparto dell’Arma dei Carabinieri, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’accertamento del diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato e al reintegro presso l’ufficio di ultima assegnazione nel medesimo ruolo già ricoperto, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno e l’inserimento nelle unità previste per l’arruolamento degli ufficiali di complemento della riserva selezionata.
Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa erariale, ritenendola fondata e richiamando il criterio degli effetti diretti di cui all’art. 13 c.p.a. quale criterio di individuazione del giudice competente per le controversie in materia di pubblici impiegati.
Il Tribunale ha precisato che il criterio degli effetti diretti deve essere applicato non già con riferimento al luogo di residenza della ricorrente, bensì alla luce della domanda formulata in via principale, consistente nell’accertamento del diritto alla conversione del rapporto e al reintegro presso l’ufficio di ultima assegnazione.
Poiché la ricorrente aveva prestato servizio fino alla cessazione del rapporto presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, gli effetti diretti della vicenda contenziosa si esauriscono nella circoscrizione del TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, che è stato pertanto dichiarato competente.
Il TAR Lazio ha quindi declinato la propria competenza in favore del giudice individuato, disponendo che la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., e ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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