Retribuzione specializzandi e durata del corso di specializzazione: rileva solo la frequenza, non la conformità alla direttiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 11412 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fatto che un corso di specializzazione medica abbia avuto una durata inferiore a quella prescritta dalle direttive comunitarie (75/363/CEE) non esclude il diritto del medico al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive stesse. Essendo lo Stato obbligato ad adeguare i corsi di specializzazione alle prescrizioni comunitarie anche riguardo alla durata, il danno da mancata percezione della remunerazione sussiste per l’intero periodo di frequenza effettivamente svolto. La durata ridotta del corso, conseguente all’inadempimento statale, non può essere addotta per negare l’indennizzo. Invece, l’inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive di riconoscimento, o la sua equipollenza a corsi comuni a due o più Stati membri, costituisce fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, che l’attore deve allegare e provare. A tal fine non rileva la successiva inclusione della specializzazione tra quelle “conformi” ai sensi del D.M. 31 ottobre 1991.
Il Fatto
Un gruppo di medici aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee in tema di remunerazione per i corsi di specializzazione medica frequentati tra il 1980 e il 1990. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande, e la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza, aveva rigettato le pretese di alcuni medici. In particolare, aveva negato il diritto all’indennizzo a due specialisti che avevano frequentato corsi di durata (rispettivamente due e tre anni) inferiore a quella prevista dalle direttive comunitarie (quattro anni). L’atto di appello era stato proposto dai medici rimasti soccombenti o insoddisfatti dell’esito del primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i cinque motivi di ricorso, pervenendo a esiti differenti. Il primo motivo, relativo alla mancata inclusione delle specializzazioni negli elenchi delle direttive CEE, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. La Cassazione ha ribadito che l’inclusione negli elenchi o la prova dell’equipollenza costituisce un fatto costitutivo della domanda, il cui onere grava sul medico. Tale prova non è surrogabile dalla circostanza che la specializzazione sia stata successivamente inserita negli elenchi del D.M. 31 ottobre 1991, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26603 del 2024. La Corte ha altresì escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo la questione un acte clair.
Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto fondato. I ricorrenti, specialisti in Cardiologia e Tisiologia con corsi di durata biennale e triennale, lamentavano il rigetto della loro domanda basato sulla difformità di durata rispetto ai quattro anni previsti dalla Direttiva 75/363/CEE. La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento (tra cui Cass. n. 19748 del 2019 e Cass. n. 1059 del 2019), ha affermato che l’eventuale inadempimento dello Stato nell’adeguare la durata dei corsi non può tradursi in un danno per il medico. Il diritto al risarcimento sussiste per l’intero periodo di frequenza, indipendentemente dalla durata “ufficiale” del corso rispetto allo standard comunitario.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, relativi alla quantificazione del danno e alla mancata corresponsione di rivalutazione e interessi, la Corte li ha dichiarati inammissibili, in quanto conformi alla giurisprudenza consolidata. Ha ribadito che il parametro di liquidazione è quello dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, trattandosi di obbligazione para-risarcitoria e non retributiva, e che la liquidazione equitativa comporta solo la decorrenza degli interessi legali, senza automatica rivalutazione monetaria.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Per i ricorrenti soccombenti, ha confermato la condanna alle spese e ha disposto, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle amministrazioni, ravvisando un uso abusivo del mezzo di impugnazione.
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Nota della Redazione
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