Termine di accertamento settennale per i dazi in caso di reato a prescindere dalla notizia penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 19595 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti doganali, il termine prescrizionale per la notifica dell’obbligazione è di sette anni dalla nascita dell’obbligazione doganale quando questa sorge a seguito di un comportamento penalmente perseguibile. Tale termine decorre dalla data di nascita dell’obbligazione, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Il nuovo assetto normativo, introdotto dall’art. 103 del Reg. UE n. 952/2013 e recepito dall’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 come modificato dalla L. n. 37 del 2019, ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale che subordinava l’esercizio del potere accertativo all’inoltro della notizia di reato nel corso del termine triennale.
Il Fatto
A seguito di attività investigativa dell’OLAF, all’Agenzia delle Dogane veniva contestato alla società importatrice di aver dichiarato falsamente che una partita di tubi in acciaio era originaria della Corea del Sud, anziché della Cina, al fine di evadere i dazi antidumping previsti per i beni provenienti da quest’ultimo Stato.
Dopo aver comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica, l’Agenzia emetteva l’avviso di accertamento e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, notificati in data 18.02.2021. I giudici di merito accoglievano i ricorsi della società, ritenendo l’Agenzia decaduta per decorso del termine triennale dalla dichiarazione doganale del 10.08.2016, non operando la proroga settennale perché la notizia di reato era stata trasmessa oltre il triennio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando la fondatezza del motivo incentrato sulla violazione dell’art. 103 del Reg. UE n. 952/2013 e dell’art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Il Collegio ha premesso che il precedente orientamento – secondo cui l’azione di recupero a posteriori dei dazi poteva essere avviata oltre il triennio solo a condizione che la notizia di reato fosse trasmessa entro la scadenza del termine di prescrizione – era maturato nel vigore del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), che rendeva di fatto privo di termine certo l’accertamento delle violazioni penalmente perseguibili.
Con l’entrata in vigore del Codice Doganale Unitario (Reg. UE n. 952/2013), applicabile a partire dal 1° maggio 2016, l’art. 103 ha stabilito che il termine triennale è esteso da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni, secondo quanto previsto dal diritto nazionale. L’Italia, con il nuovo art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 (modificato dalla L. n. 37 del 2019 e oggi sostituito dall’art. 48 del d.lgs. n. 141 del 2024), ha fissato detto termine in sette anni.
La nuova disciplina ha recuperato la certezza dei rapporti giuridici che il precedente indirizzo mirava a garantire, introducendo un termine fisso con decorrenza certa dalla nascita dell’obbligazione doganale, senza che rilevi la tempistica della comunicazione della notizia di reato. Nel caso di specie, l’obbligazione sorta il 10.08.2016 era stata accertata il 18.02.2021, quindi entro il termine settennale, rendendo tempestivo l’esercizio del potere accertativo.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto sopra riportato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.