Fideiussione “a valle” di intese antitrust parzialmente nulle e foro esclusivo pattizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 571 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di designazione convenzionale del foro attribuisce competenza esclusiva solo se l’accordo contenga una espressa previsione in tal senso, non desumibile per via argomentativa. Il chiamato che accetta l’eredità con beneficio d’inventario assume la qualità di erede ed è legittimato passivamente nelle azioni di accertamento o condanna proposte dai creditori del de cuius, ancorché la responsabilità sia limitata intra vires hereditatis. I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono colpiti da nullità parziale, limitata alle clausole che riproducono lo schema vietato, salva la prova di una diversa volontà delle parti.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di una somma dovuta in forza di una transazione, i debitori e i fideiussori proponevano opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale per la presenza di una clausola che devolveva le controversie al foro della banca, il difetto di legittimazione passiva degli eredi con beneficio d’inventario e dei fideiussori (perché il credito derivava da transazione successiva al rapporto garantito), la nullità delle fideiussioni per conformità allo Schema ABI e la mancata prova dell’originario rapporto obbligatorio.
Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’Appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli oppositori, affidandosi a otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, riguardante l’incompetenza territoriale, è infondato: la designazione convenzionale di un foro derogatorio attribuisce competenza esclusiva solo se vi è una enunciazione espressa dell’esclusività, non potendo questa trarsi per via argomentativa. La clausola che si limita a devolvere “tutte le controversie” al giudice della sede della banca non contiene espressioni come “esclusivo”, “in ogni caso” o “necessariamente” e non integra pertanto un foro esclusivo.
Il secondo motivo, sul difetto di legittimazione passiva degli eredi con beneficio d’inventario, è disatteso: costoro assumono la qualità di eredi e possono essere convenuti in giudizio per azioni di accertamento o condanna, essendo divenuti soggetti passivi delle obbligazioni del de cuius, ancorché intra vires hereditatis; la limitazione di responsabilità non incide sulla legittimazione, ma solo sull’esecuzione forzata, che deve avvenire tramite la liquidazione dei beni ereditari secondo gli artt. 499 ss. c.c.
Il terzo motivo risulta inammissibile, poiché mira a una diversa interpretazione del contratto di transazione, attività preclusa al sindacato di legittimità. Il quarto motivo è infondato: la Corte conferma che le fideiussioni “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale vietato, e che la prova della volontà di non concludere il contratto senza la parte nulla grava sull’interessato, essendo rimessa al giudice del merito. Il quinto motivo, sulla prova dell’originario rapporto, è palesemente infondato: la pretesa si fonda sulla transazione, che costituisce il titolo azionato, ed è onere della parte ricorrente dimostrare l’adempimento o l’estinzione dell’obbligazione.
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Nota della Redazione
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